Art. 27 Attivita' di coltivazione 1. L'istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione di cui all' art. 4, comma 3, e' presentata al Ministero, a pena di decadenza dal diritto di preferenza del richiedente titolare di un permesso di ricerca, entro 120 giorni dalla data di riconoscimento del ritrovamento da parte della Ministero. 2. Il Ministero, acquisiti i pareri della Sezione UNMIG competente e della CIRM, riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio alla fase di coltivazione. 3. Nel caso di istanza di concessione di coltivazione il Ministero puo' conferire in concessione un'area ridotta rispetto a quella richiesta, sentito il richiedente che adegua il relativo programma dei lavori. 4. Il Ministero puo' ridurre l'area individuata dal titolare per la fase di coltivazione del titolo concessorio unico, sentito il titolare che adegua il relativo programma dei lavori. 5. Qualora il giacimento scoperto si estenda oltre il limite del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, l'istanza di concessione o la comunicazione per il passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico potra' riguardare anche aree gia' oggetto di istanze di permesso di ricerca o di titolo concessorio unico per le quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.