Art. 27 
 
                      Attivita' di coltivazione 
 
  1. L'istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione  di
cui all' art. 4, comma 3, e'  presentata  al  Ministero,  a  pena  di
decadenza dal diritto di preferenza del richiedente  titolare  di  un
permesso di ricerca, entro 120 giorni dalla  data  di  riconoscimento
del ritrovamento da parte della Ministero. 
  2. Il Ministero, acquisiti i pareri della Sezione UNMIG  competente
e della CIRM, riconosce il rinvenimento di idrocarburi e  attesta  il
passaggio alla fase di coltivazione. 
  3. Nel caso di istanza di concessione di coltivazione il  Ministero
puo' conferire in  concessione  un'area  ridotta  rispetto  a  quella
richiesta, sentito il richiedente che adegua  il  relativo  programma
dei lavori. 
  4. Il Ministero puo' ridurre l'area individuata dal titolare per la
fase  di  coltivazione  del  titolo  concessorio  unico,  sentito  il
titolare che adegua il relativo programma dei lavori. 
  5. Qualora il giacimento scoperto si estenda oltre  il  limite  del
permesso di ricerca o del  titolo  concessorio  unico,  l'istanza  di
concessione  o  la  comunicazione  per  il  passaggio  alla  fase  di
coltivazione nel titolo concessorio  unico  potra'  riguardare  anche
aree gia' oggetto di istanze di  permesso  di  ricerca  o  di  titolo
concessorio unico per le quali non siano ancora scaduti i termini per
la concorrenza di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto  legislativo
25 novembre 1996, n. 625.