Art. 29 Rinuncia parziale 1. Nel corso della vigenza della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione il titolare puo' rinunciare a parte dell'area accordata. 2. A tal fine il titolare presenta istanza analogamente a quanto stabilito per il caso dell'ampliamento dall' art. 28. 3. L'area ridotta risponde ai requisiti fissati dall' art. 4, comma 5, lettera a).