Art. 29 
 
                          Rinuncia parziale 
 
  1. Nel corso della vigenza della concessione di coltivazione o  del
titolo concessorio unico in fase di  coltivazione  il  titolare  puo'
rinunciare a parte dell'area accordata. 
  2. A tal fine il titolare presenta istanza  analogamente  a  quanto
stabilito per il caso dell'ampliamento dall' art. 28. 
  3. L'area ridotta risponde ai requisiti fissati dall' art. 4, comma
5, lettera a).