Art. 33 
 
                       Sospensione dei lavori 
 
  1. Il titolare non puo' sospendere i lavori di  coltivazione  e  di
ricerca nell'ambito di una concessione o di una fase di  coltivazione
del titolo concessorio unico, ne' ridurre  la  produzione  di  regime
della concessione salvo nei casi di  provata  motivazione  tecnica  o
riconosciuta causa di forza maggiore  o  senza  autorizzazione  della
sezione UNMIG competente, per periodi fino a 12 mesi, o del Ministero
per periodi superiori. 
  2. Il titolare e' tenuto a notificare immediatamente  alla  Sezione
UNMIG competente ed al Ministero le cause che  hanno  determinato  la
sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca  o  la  riduzione
della  produzione  di  regime  della  concessione  o  della  fase  di
coltivazione del titolo  concessorio  unico,  effettuate  di  propria
iniziativa. 
  3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette  a
convalida da parte della Sezione UNMIG competente per territorio. 
  4. La Sezione UNMIG competente,  nel  caso  in  cui  non  riconosca
giustificata la sospensione o la riduzione di cui al comma 2,  ordina
l'immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente livello
produttivo. 
  5. La ripresa della produzione e dell'esercizio degli  impianti  e'
autorizzata, su istanza del titolare, dalla Sezione UNMIG competente.
E' facolta' della Sezione UNMIG competente  richiedere  le  verifiche
della rispondenza delle misure di prevenzione e  protezione  incendio
ai sensi degli articoli 84,  85  e  93  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996 n. 624. 
  6. Le sospensioni o riduzioni di produzione dovute a fermate  degli
impianti  per  attivita'  di  verifica/controlli  che  discendono  da
specifici  obblighi  di  legge  e  ad   attivita'   di   manutenzione
ordinaria/straordinaria, che si concludono nell'arco di 30 giorni,  e
la  successiva  ripresa  della  produzione  non  sono   soggette   al
procedimento di  convalida  e  di  autorizzazione  di  cui  ai  commi
precedenti. In tali casi, il titolare e' tenuto  esclusivamente  alle
comunicazioni di cui al comma 2.