Art. 33 Sospensione dei lavori 1. Il titolare non puo' sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca nell'ambito di una concessione o di una fase di coltivazione del titolo concessorio unico, ne' ridurre la produzione di regime della concessione salvo nei casi di provata motivazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza autorizzazione della sezione UNMIG competente, per periodi fino a 12 mesi, o del Ministero per periodi superiori. 2. Il titolare e' tenuto a notificare immediatamente alla Sezione UNMIG competente ed al Ministero le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di regime della concessione o della fase di coltivazione del titolo concessorio unico, effettuate di propria iniziativa. 3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette a convalida da parte della Sezione UNMIG competente per territorio. 4. La Sezione UNMIG competente, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione di cui al comma 2, ordina l'immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente livello produttivo. 5. La ripresa della produzione e dell'esercizio degli impianti e' autorizzata, su istanza del titolare, dalla Sezione UNMIG competente. E' facolta' della Sezione UNMIG competente richiedere le verifiche della rispondenza delle misure di prevenzione e protezione incendio ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624. 6. Le sospensioni o riduzioni di produzione dovute a fermate degli impianti per attivita' di verifica/controlli che discendono da specifici obblighi di legge e ad attivita' di manutenzione ordinaria/straordinaria, che si concludono nell'arco di 30 giorni, e la successiva ripresa della produzione non sono soggette al procedimento di convalida e di autorizzazione di cui ai commi precedenti. In tali casi, il titolare e' tenuto esclusivamente alle comunicazioni di cui al comma 2.