Art. 34 
 
                        Obblighi del titolare 
 
  1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il titolare  presenta  al
Ministero ed alla Sezione UNMIG competente una relazione  sui  lavori
svolti nel mese precedente e comunica i dati relativi alla produzione
ottenuta. Entro il  primo  trimestre  di  ciascun  anno  comunica  al
Ministero  ed  alla  Sezione  UNMIG  competente  per   territorio   i
quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo  nell'anno
precedente. 
  2. Per le indagini geologiche  e  geofisiche  condotte  nell'ambito
della  concessione  o  del  titolo  concessorio  unico  in  fase   di
coltivazione si applica quanto disposto dall' art. 20. 
  3. Entro il primo trimestre  di  ciascun  anno  il  titolare  della
concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase
di  coltivazione  presenta  al  Ministero  ed  alla   Sezione   UNMIG
competente, in formato cartaceo ed elettronico, una relazione annuale
di aggiornamento sullo  stato  di  ciascun  titolo,  sulle  eventuali
ulteriori  conoscenze  geominerarie  acquisite  nel  corso  dell'anno
precedente, sulle riserve certificate e l'aggiornamento  dei  profili
di produzione, per ciascuno dei campi ricadenti nel titolo,  e  sulla
consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a  servizio
del titolo al 31 dicembre dell'anno precedente. Le comunicazioni sono
fornite ai sensi degli articoli 38, 47, 76  del  D.P.R.  28  dicembre
2000, n. 445. 
  4. Il titolare, nel caso in cui ravvisi la necessita' di  apportare
integrazioni o modificazioni significative al programma  di  ricerca,
sviluppo o coltivazione, presenta  preventivamente  il  programma  al
Ministero  inviandone  copia  alla  Sezione  UNMIG   competente.   Il
programma e' approvato secondo  le  procedure,  laddove  compatibili,
dell' art. 10, comma 3, salvo quanto disposto dal successivo comma 5. 
  5. Tutte le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli
impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la
reiniezione delle acque di strato o della frazione  gassosa  estratta
in  giacimento,  se  effettuate  a  partire  da  opere  esistenti   e
nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione  dei  programmi  di
lavoro gia' approvati, ai sensi del comma 82-sexies  della  legge  20
agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34,  della  legge
23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo  38,  comma  11,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad
autorizzazione  rilasciata  dalle  Sezioni   UNMIG   competenti   per
territorio. L'autorizzazione e'  trasmessa  per  conoscenza,  per  le
attivita' a mare  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  e  per  quelle  in  terraferma  alla  regione
interessata. 
  6.  Per  "opere  esistenti"  si  intendono:  medesima  area  pozzi,
centrale  di  raccolta  e  trattamento  esistente,   piattaforma   di
produzione esistente, rete di raccolta e altre  pertinenze  minerarie
esistenti. 
  7. Per "limiti di produzione"  si  intende  la  produzione  annuale
massima  prevista  nel  programma  lavori  approvato   all'atto   del
conferimento della concessione  ovvero  quella  prevista  nell'ultimo
programma  di  coltivazione  approvato.  Nel  caso   di   concessioni
derivanti dalla zona a regime esclusivo di cui all'art. 2,  comma  1,
numero 1) della legge 10 febbraio 1953, n.136 attribuite -  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625  -  con
decorrenza 1 gennaio 1997, si fa riferimento alle produzioni  annuali
ottenute  fino  a  tale  data,  ovvero   alla   produzione   prevista
nell'ultimo programma di coltivazione approvato. 
  8. Per i "limiti di emissione" si intendono i limiti stabiliti  dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.  o,  ove  presenti,
quelli stabiliti nelle  autorizzazioni  rilasciate,  ai  sensi  dello
stesso decreto legislativo, dalle autorita' competenti.  Il  titolare
allega copia di tali  autorizzazioni  all'istanza  di  autorizzazione
delle attivita' in oggetto. 
  9. Al termine dei lavori, entro 30  giorni  dall'entrata  a  regime
degli impianti di cui al comma 5, il titolare presenta  alla  Sezione
UNMIG e  ai  Laboratori  UNMIG  una  relazione  sui  valori  emissivi
misurati ed un confronto con quelli autorizzati. I  Laboratori  UNMIG
procederanno al controllo del rispetto dei limiti di emissione di cui
al comma 8 entro i successivi 60 giorni. 
  10.  La  Sezione  UNMIG  verifica  il  rispetto  dei   "limiti   di
produzione" di cui al comma 7 entro  60  giorni  dalla  presentazione
della comunicazione di cui al comma 2  dell'  art.  43  del  presente
decreto. 
  11. Nel caso in cui i  controlli  evidenziano  il  superamento  dei
limiti di produzione e/o di emissione gia' autorizzati,  la  relativa
autorizzazione  all'esercizio  e'   sospesa   dalla   Sezione   UNMIG
competente ed e' data comunicazione al Ministero per i  provvedimenti
conseguenti di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
ministeriale 25 marzo 2015. 
  12. L'autorizzazione alla reiniezione delle acque di strato o della
frazione gassosa estratta  dal  giacimento  di  cui  al  comma  5  e'
rilasciata a seguito di un'istanza del  titolare  cui  devono  essere
allegati i seguenti documenti: 
  a. relazione tecnica; 
  b. analisi delle acque da reiniettare; 
  c.  compatibilita'  delle  acque  da   reiniettare   e   formazione
interessata; 
  d. studio di giacimento statico e dinamico; 
  e. schema di completamento del pozzo; 
  f. verifica della integrita' dei casing; 
  g. ecosistemi presenti nell'area; 
  h. sistemi idrici presenti nell'area. 
  La  Sezione  UNMIG   puo'   richiedere   ulteriore   documentazione
integrativa utile al fine del rilascio dell'autorizzazione. 
  13. Per miglioramento delle prestazioni degli impianti si intende: 
  a. aumento delle riserve recuperabili; 
  b. ottimizzazione nella gestione degli impianti di produzione. 
  14. Le autorizzazioni alla reiniezione in giacimento delle acque di
strato o della frazione gassosa estratta dal giacimento contengono le
seguenti precauzioni tecniche necessarie a garantire l'incolumita' di
altri sistemi idrici o di altri ecosistemi: 
  a. esistenza di almeno due colonne cementate fino a giorno; 
  b. controllo dell'integrita' dei casing da ripetersi almeno ogni  5
anni; 
  c. installazione di almeno due barriere per isolare il  livello  di
reiniezione e di sistemi di controllo della tenuta; 
  d. installazione di un sistema di misura della pressione di poro; 
  e. analisi mensile delle acque iniettate effettuate  da  laboratori
indipendenti; 
  f. analisi annuale delle acque iniettate effettuate dai  Laboratori
del Ministero; 
  g. installazione di un sistema di misura dei volumi iniettati. 
  La Sezione UNMIG competente per territorio puo' acquisire i  pareri
ritenuti necessari per prescrivere  ulteriori  eventuali  precauzioni
tecniche. 
  15. Per l'inizio e la  ripresa  dell'esercizio  degli  impianti  si
applicano gli articoli art. 32, comma 2 e art. 33, comma 5. 
  16. Le attivita' di manutenzione straordinaria degli impianti e dei
pozzi che non comportano modifiche impiantistiche sono comunicate, da
parte del titolare, alla Sezione  UNMIG  competente  per  territorio.
Nella comunicazione devono essere indicati gli eventuali  termini  di
sospensione della produzione e  le  apparecchiature  e  gli  impianti
impiegati durante le operazioni stesse.