Art. 34 Obblighi del titolare 1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il titolare presenta al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente una relazione sui lavori svolti nel mese precedente e comunica i dati relativi alla produzione ottenuta. Entro il primo trimestre di ciascun anno comunica al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente per territorio i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell'anno precedente. 2. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell'ambito della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione si applica quanto disposto dall' art. 20. 3. Entro il primo trimestre di ciascun anno il titolare della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione presenta al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, in formato cartaceo ed elettronico, una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascun titolo, sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell'anno precedente, sulle riserve certificate e l'aggiornamento dei profili di produzione, per ciascuno dei campi ricadenti nel titolo, e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a servizio del titolo al 31 dicembre dell'anno precedente. Le comunicazioni sono fornite ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Il titolare, nel caso in cui ravvisi la necessita' di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione, presenta preventivamente il programma al Ministero inviandone copia alla Sezione UNMIG competente. Il programma e' approvato secondo le procedure, laddove compatibili, dell' art. 10, comma 3, salvo quanto disposto dal successivo comma 5. 5. Tutte le attivita' finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro gia' approvati, ai sensi del comma 82-sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall'articolo 38, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio. L'autorizzazione e' trasmessa per conoscenza, per le attivita' a mare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per quelle in terraferma alla regione interessata. 6. Per "opere esistenti" si intendono: medesima area pozzi, centrale di raccolta e trattamento esistente, piattaforma di produzione esistente, rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti. 7. Per "limiti di produzione" si intende la produzione annuale massima prevista nel programma lavori approvato all'atto del conferimento della concessione ovvero quella prevista nell'ultimo programma di coltivazione approvato. Nel caso di concessioni derivanti dalla zona a regime esclusivo di cui all'art. 2, comma 1, numero 1) della legge 10 febbraio 1953, n.136 attribuite - ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - con decorrenza 1 gennaio 1997, si fa riferimento alle produzioni annuali ottenute fino a tale data, ovvero alla produzione prevista nell'ultimo programma di coltivazione approvato. 8. Per i "limiti di emissione" si intendono i limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. o, ove presenti, quelli stabiliti nelle autorizzazioni rilasciate, ai sensi dello stesso decreto legislativo, dalle autorita' competenti. Il titolare allega copia di tali autorizzazioni all'istanza di autorizzazione delle attivita' in oggetto. 9. Al termine dei lavori, entro 30 giorni dall'entrata a regime degli impianti di cui al comma 5, il titolare presenta alla Sezione UNMIG e ai Laboratori UNMIG una relazione sui valori emissivi misurati ed un confronto con quelli autorizzati. I Laboratori UNMIG procederanno al controllo del rispetto dei limiti di emissione di cui al comma 8 entro i successivi 60 giorni. 10. La Sezione UNMIG verifica il rispetto dei "limiti di produzione" di cui al comma 7 entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 2 dell' art. 43 del presente decreto. 11. Nel caso in cui i controlli evidenziano il superamento dei limiti di produzione e/o di emissione gia' autorizzati, la relativa autorizzazione all'esercizio e' sospesa dalla Sezione UNMIG competente ed e' data comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 25 marzo 2015. 12. L'autorizzazione alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta dal giacimento di cui al comma 5 e' rilasciata a seguito di un'istanza del titolare cui devono essere allegati i seguenti documenti: a. relazione tecnica; b. analisi delle acque da reiniettare; c. compatibilita' delle acque da reiniettare e formazione interessata; d. studio di giacimento statico e dinamico; e. schema di completamento del pozzo; f. verifica della integrita' dei casing; g. ecosistemi presenti nell'area; h. sistemi idrici presenti nell'area. La Sezione UNMIG puo' richiedere ulteriore documentazione integrativa utile al fine del rilascio dell'autorizzazione. 13. Per miglioramento delle prestazioni degli impianti si intende: a. aumento delle riserve recuperabili; b. ottimizzazione nella gestione degli impianti di produzione. 14. Le autorizzazioni alla reiniezione in giacimento delle acque di strato o della frazione gassosa estratta dal giacimento contengono le seguenti precauzioni tecniche necessarie a garantire l'incolumita' di altri sistemi idrici o di altri ecosistemi: a. esistenza di almeno due colonne cementate fino a giorno; b. controllo dell'integrita' dei casing da ripetersi almeno ogni 5 anni; c. installazione di almeno due barriere per isolare il livello di reiniezione e di sistemi di controllo della tenuta; d. installazione di un sistema di misura della pressione di poro; e. analisi mensile delle acque iniettate effettuate da laboratori indipendenti; f. analisi annuale delle acque iniettate effettuate dai Laboratori del Ministero; g. installazione di un sistema di misura dei volumi iniettati. La Sezione UNMIG competente per territorio puo' acquisire i pareri ritenuti necessari per prescrivere ulteriori eventuali precauzioni tecniche. 15. Per l'inizio e la ripresa dell'esercizio degli impianti si applicano gli articoli art. 32, comma 2 e art. 33, comma 5. 16. Le attivita' di manutenzione straordinaria degli impianti e dei pozzi che non comportano modifiche impiantistiche sono comunicate, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nella comunicazione devono essere indicati gli eventuali termini di sospensione della produzione e le apparecchiature e gli impianti impiegati durante le operazioni stesse.