Art. 35 
 
                              Garanzie 
 
  1. Il titolare allega all'istanza relativa alle autorizzazioni  per
la  realizzazione  delle  opere  per  le  attivita'  di   ricerca   e
coltivazione di idrocarburi: 
  a. evidenza delle garanzie economiche di  cui  all'art.  38,  comma
6-ter del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164 per coprire i costi
di un eventuale incidente, commisurati a quelli  derivanti  dal  piu'
grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di  studio  ed
analisi dei rischi secondo le modalita'  di  cui  all'Allegato  1  al
presente decreto; 
  b. fideiussioni bancarie o  assicurative  relative  alle  opere  di
recupero ambientale secondo quanto disposto all' art. 6, commi 6,  7,
8 e secondo le modalita' di cui all'Allegato 2 al presente decreto. 
  2. Il valore delle garanzie economiche di cui al  comma  a)  dovra'
essere aggiornato ogni 5 anni.