Art. 35 Garanzie 1. Il titolare allega all'istanza relativa alle autorizzazioni per la realizzazione delle opere per le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi: a. evidenza delle garanzie economiche di cui all'art. 38, comma 6-ter del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164 per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi secondo le modalita' di cui all'Allegato 1 al presente decreto; b. fideiussioni bancarie o assicurative relative alle opere di recupero ambientale secondo quanto disposto all' art. 6, commi 6, 7, 8 e secondo le modalita' di cui all'Allegato 2 al presente decreto. 2. Il valore delle garanzie economiche di cui al comma a) dovra' essere aggiornato ogni 5 anni.