Art. 38 Prove di produzione 1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, sono iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall'ultimazione del pozzo nell'ambito di permessi di ricerca o di titoli concessori unici in fase di ricerca ed entro due mesi dalla stessa data nell'ambito di concessioni di coltivazione o di titoli concessori unici in fase di coltivazione, e sono condotte con continuita' fino a risultati conclusivi. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del loro inizio alla Sezione UNMIG competente che puo' intervenirvi e, ai fini dell'accertamento della produttivita' delle formazioni indiziate, puo' prescriverne la durata e lo svolgimento, con gli apparecchi ed i sistemi che ritiene piu' adatti. La Sezione UNMIG competente, nei casi in cui risulti necessario, puo' prescrivere, a spese del titolare, la ripetizione delle prove. 2. Durante l'esecuzione delle prove di cui al comma 1, il titolare comunica quotidianamente per via elettronica, alla Sezione UNMIG competente, i dati tecnici rilevanti inerenti le prove stesse. 3. Nell'ambito delle concessioni di coltivazione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione, al termine delle prove di produzione, il titolare, al fine della valutazione delle potenzialita' del giacimento e/o della messa a punto dei parametri erogativi e delle installazioni produttive, puo' richiedere l'effettuazione di prove di esercizio temporanee da effettuarsi nella stessa configurazione impiantistica di cui alla prova di produzione condotta o nella configurazione finale, nelle more del perfezionamento dell'autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio definitivo degli impianti. Resta salva la facolta' della Sezione UNMIG competente di definire, caso per caso, un termine temporale per dette prove di esercizio.