Art. 38 
 
                         Prove di produzione 
 
  1.  Le  prove  di  produzione,  a  seguito   di   ritrovamento   di
idrocarburi, sono iniziate, salvo giustificati motivi, entro un  mese
dall'ultimazione del pozzo nell'ambito di permessi di  ricerca  o  di
titoli concessori unici in fase di ricerca ed entro  due  mesi  dalla
stessa data nell'ambito di concessioni di coltivazione  o  di  titoli
concessori unici  in  fase  di  coltivazione,  e  sono  condotte  con
continuita' fino a risultati conclusivi.  Il  programma  delle  prove
deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del  loro
inizio alla Sezione UNMIG competente che puo' intervenirvi e, ai fini
dell'accertamento della  produttivita'  delle  formazioni  indiziate,
puo' prescriverne la durata e lo svolgimento, con gli apparecchi ed i
sistemi che ritiene piu' adatti. La  Sezione  UNMIG  competente,  nei
casi in  cui  risulti  necessario,  puo'  prescrivere,  a  spese  del
titolare, la ripetizione delle prove. 
  2. Durante l'esecuzione delle prove di cui al comma 1, il  titolare
comunica quotidianamente per  via  elettronica,  alla  Sezione  UNMIG
competente, i dati tecnici rilevanti inerenti le prove stesse. 
  3. Nell'ambito delle  concessioni  di  coltivazione  o  del  titolo
concessorio unico in fase di coltivazione, al termine delle prove  di
produzione,  il   titolare,   al   fine   della   valutazione   delle
potenzialita' del giacimento e/o della messa a  punto  dei  parametri
erogativi  e  delle   installazioni   produttive,   puo'   richiedere
l'effettuazione di prove di esercizio temporanee da effettuarsi nella
stessa configurazione impiantistica di cui alla prova  di  produzione
condotta   o   nella   configurazione   finale,   nelle   more    del
perfezionamento   dell'autorizzazione    alla    realizzazione    e/o
all'esercizio definitivo degli  impianti.  Resta  salva  la  facolta'
della Sezione UNMIG competente di definire, caso per caso, un termine
temporale per dette prove di esercizio.