Art. 41 Corresponsione delle royalties 1. Il titolare della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico e' tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi gassosi e al 4% della quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare. 2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi comprese quelle ottenute da concessioni o titoli concessori unici nel mare territoriale da pozzi che partono dalla terraferma, il titolare della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico e' tenuto a corrispondere annualmente un ulteriore 3% secondo le modalita' di cui all'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 3. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute da concessioni o titoli concessori unici in mare, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione o titolo concessorio unico e' tenuto a corrispondere annualmente un ulteriore 3% secondo le modalita' di cui all'art. 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 4. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni utilizzate nelle operazioni di processo oppure reimmesse in giacimento, per le quali deve essere fornito analitico riscontro alla Sezione UNMIG competente. Nessuna aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca o nella fase di ricerca del titolo concessorio unico. 5. Per ciascuna concessione o ciascun titolo concessorio unico sono esenti dal pagamento dell'aliquota annuale, al netto delle produzioni di cui al comma 4: a. in terraferma, i primi 25 milioni di standard metri cubi (Smc) di gas prodotti e le prime 20.000 tonnellate di olio prodotte; b. a mare, i primi 80 milioni di standard metri cubi prodotti e le prime 50.000 tonnellate di olio prodotte. 6. Nel caso che un giacimento interessi aree di due o piu' concessioni o titoli concessori unici, le aliquote saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve certificate e delle produzioni determinata dalla Sezione UNMIG competente su proposta formulata dai concessionari interessati, corredata di adeguata relazione tecnica. 7. Nel caso in cui un giacimento ricada parte in mare e parte in terraferma, le aliquote dovute sono determinate sulla base di una ripartizione delle riserve certificate e delle produzioni determinata dalla Sezione UNMIG competente, su proposta formulata dal titolare, corredata da una adeguata relazione tecnica. 8. Le ripartizioni di cui ai commi 6 e 7 sono aggiornate sulla base dell'evoluzione dei dati geominerari disponibili.