Art. 41 
 
                   Corresponsione delle royalties 
 
  1. Il titolare della  concessione  di  coltivazione  o  del  titolo
concessorio unico e' tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il
valore di un'aliquota del prodotto  della  coltivazione  pari  al  7%
della  quantita'  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  estratti   in
terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi gassosi  e  al  4%
della quantita' di idrocarburi liquidi estratti in mare. 
  2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi  ottenute  in
terraferma, ivi comprese quelle  ottenute  da  concessioni  o  titoli
concessori unici nel mare territoriale da  pozzi  che  partono  dalla
terraferma, il titolare  della  concessione  di  coltivazione  o  del
titolo concessorio unico e' tenuto  a  corrispondere  annualmente  un
ulteriore 3% secondo le modalita' di cui all'art. 45 della  legge  23
luglio 2009, n. 99. 
  3. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi  ottenute  da
concessioni o  titoli  concessori  unici  in  mare,  il  titolare  di
ciascuna concessione di coltivazione o titolo  concessorio  unico  e'
tenuto  a  corrispondere  annualmente  un  ulteriore  3%  secondo  le
modalita' di cui all'art. 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  4. L'aliquota non e' dovuta  per  le  produzioni  utilizzate  nelle
operazioni di processo oppure reimmesse in giacimento, per  le  quali
deve  essere  fornito  analitico   riscontro   alla   Sezione   UNMIG
competente. Nessuna aliquota e' dovuta  per  le  produzioni  ottenute
durante prove di produzione  effettuate  in  regime  di  permesso  di
ricerca o nella fase di ricerca del titolo concessorio unico. 
  5. Per ciascuna concessione o ciascun titolo concessorio unico sono
esenti dal pagamento dell'aliquota annuale, al netto delle produzioni
di cui al comma 4: 
  a. in terraferma, i primi 25 milioni di standard metri  cubi  (Smc)
di gas prodotti e le prime 20.000 tonnellate di olio prodotte; 
  b. a mare, i primi 80 milioni di standard metri cubi prodotti e  le
prime 50.000 tonnellate di olio prodotte. 
  6. Nel caso  che  un  giacimento  interessi  aree  di  due  o  piu'
concessioni  o  titoli  concessori   unici,   le   aliquote   saranno
determinate sulla base di una ripartizione delle riserve  certificate
e delle produzioni determinata  dalla  Sezione  UNMIG  competente  su
proposta  formulata  dai  concessionari  interessati,  corredata   di
adeguata relazione tecnica. 
  7. Nel caso in cui un giacimento ricada parte in mare  e  parte  in
terraferma, le aliquote dovute sono determinate  sulla  base  di  una
ripartizione delle riserve certificate e delle produzioni determinata
dalla Sezione UNMIG competente, su proposta formulata  dal  titolare,
corredata da una adeguata relazione tecnica. 
  8. Le ripartizioni di cui ai commi 6 e 7 sono aggiornate sulla base
dell'evoluzione dei dati geominerari disponibili.