Art. 42 
 
        Rilevazione dell'attivita' giornaliera di estrazione 
 
  1. Il titolare e' tenuto ad installare nel centro di  raccolta  del
titolo idonei dispositivi di misura, per  permettere  la  rilevazione
giornaliera  delle  quantita'  di  idrocarburi  prodotti,   tali   da
assicurare  la  continuita'  e   la   fedelta'   delle   misurazioni,
utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le piu' aggiornale
e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche. 
  2. Nei casi di produzione di  idrocarburi  liquidi,  la  produzione
anidra e' calcolata sulla base di analisi effettuate su campioni  del
prodotto, prelevati a valle  del  trattamento  di  centrale,  per  la
determinazione dell'acqua residua ed irriducibile (BSW). 
  3. Nei casi di produzione e/o di trasporto di  idrocarburi  liquidi
con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere  installati
idonei  dispositivi  di  misura  per  consentire  la   determinazione
giornaliera delle quantita' di flussante utilizzato. 
  4.  Deve  essere  consentita  la  rilevazione   giornaliera   delle
quantita' di idrocarburi prodotti di  cui  al  comma  1,  nonche'  le
quantita' al netto di quelle impiegate negli usi  di  cantiere  o  in
operazioni di campo, ivi  compresa  la  reimmissione  in  giacimento,
nonche' del flussante utilizzato. 
  5. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati
in apposito registro preventivamente  vidimato  dalla  Sezione  UNMIG
competente. 
  6.  La  rilevazione  giornaliera  delle  quantita'  di  idrocarburi
liquidi e gassosi prodotti e' riferita ad un periodo di 24 ore che va
dalle ore 6,00 alle ore 6,00 del giorno successivo in ora solare. Per
il computo della produzione giornaliera di idrocarburi, su  richiesta
del titolare, il Ministero puo' autorizzare un diverso arco temporale
sempre di 24 ore. 
  7. Le registrazioni automatiche  prodotte  dal  sistema  di  misura
devono essere tenute a disposizione della  Sezione  UNMIG  competente
fino alla determinazione definitiva dell'aliquota di prodotto  dovuta
ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,  n.
625, e devono essere conservate per un periodo  di  almeno  cinque  5
anni. 
  8.  Nel  caso  in  cui  non  risultino,  per  giustificati  motivi,
registrazioni  digitali,  saranno  tenute   a   disposizione   idonee
registrazioni analogiche per lo stesso periodo di tempo.