Art. 42 Rilevazione dell'attivita' giornaliera di estrazione 1. Il titolare e' tenuto ad installare nel centro di raccolta del titolo idonei dispositivi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantita' di idrocarburi prodotti, tali da assicurare la continuita' e la fedelta' delle misurazioni, utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le piu' aggiornale e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche. 2. Nei casi di produzione di idrocarburi liquidi, la produzione anidra e' calcolata sulla base di analisi effettuate su campioni del prodotto, prelevati a valle del trattamento di centrale, per la determinazione dell'acqua residua ed irriducibile (BSW). 3. Nei casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere installati idonei dispositivi di misura per consentire la determinazione giornaliera delle quantita' di flussante utilizzato. 4. Deve essere consentita la rilevazione giornaliera delle quantita' di idrocarburi prodotti di cui al comma 1, nonche' le quantita' al netto di quelle impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo, ivi compresa la reimmissione in giacimento, nonche' del flussante utilizzato. 5. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro preventivamente vidimato dalla Sezione UNMIG competente. 6. La rilevazione giornaliera delle quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti e' riferita ad un periodo di 24 ore che va dalle ore 6,00 alle ore 6,00 del giorno successivo in ora solare. Per il computo della produzione giornaliera di idrocarburi, su richiesta del titolare, il Ministero puo' autorizzare un diverso arco temporale sempre di 24 ore. 7. Le registrazioni automatiche prodotte dal sistema di misura devono essere tenute a disposizione della Sezione UNMIG competente fino alla determinazione definitiva dell'aliquota di prodotto dovuta ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e devono essere conservate per un periodo di almeno cinque 5 anni. 8. Nel caso in cui non risultino, per giustificati motivi, registrazioni digitali, saranno tenute a disposizione idonee registrazioni analogiche per lo stesso periodo di tempo.