Art. 43 Comunicazione di dati al Ministero 1. Il titolare comunica al Ministero e alla Sezione UNMIG competente, entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all'art. 31, i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo. Il Ministero dispone accertamenti sulle produzioni effettuate attraverso la Sezione UNMIG competente, sentita la CIRM. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il rappresentante unico comunica al Ministero e alla Sezione UNMIG competente i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascun titolo e ciascun contitolare. Le comunicazioni sono sottoscritte ai sensi degli articoli 38, 47, 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.