Art. 43 
 
                 Comunicazione di dati al Ministero 
 
  1.  Il  titolare  comunica  al  Ministero  e  alla  Sezione   UNMIG
competente, entro il giorno 20 del  mese  successivo,  come  disposto
all'art. 31, i quantitativi degli idrocarburi prodotti  e  di  quelli
avviati  al  consumo.  Il  Ministero   dispone   accertamenti   sulle
produzioni effettuate attraverso la Sezione UNMIG competente, sentita
la CIRM. 
  2. Entro il 31 marzo  di  ciascun  anno,  il  rappresentante  unico
comunica al Ministero e alla Sezione UNMIG competente i  quantitativi
di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per
ciascun  titolo  e  ciascun  contitolare.   Le   comunicazioni   sono
sottoscritte ai sensi degli articoli  38,  47,  76,  del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.