Art. 50 Realizzazione del sistema di misura 1. Ai fini della realizzazione o adeguamento del sistema di misura, il titolare presenta alla Sezione UNMIG competente un progetto del sistema di misura funzionale in rapporto sia al tipo che alla quantita' di idrocarburi da misurare. 2. Il progetto deve essere corredato almeno della seguente documentazione: a. descrizione del sistema di misura, delle norme tecniche di riferimento e, per ognuno dei componenti, delle specifiche tecniche ed eventuali certificazioni metrologiche, nonche' di ogni altro elemento atto ad attestare che quanto realizzato risponde alle norme tecniche di riferimento per il sistema di misura realizzato; b. schema grafico quotato del sistema di misura, con evidenziati tutti gli elementi, anche dimensionali, regolati dalla norma tecnica di riferimento e che risultano rilevanti in rapporto al sistema di misura adottato; c. per gli strumenti di misura venturimetrici, il dettaglio dimensionale del tronco venturimetrico e dell'apparato; d. porta-diaframma, nonche' il certificato di calibratura del diaframma, il rapporto di misurazione del porta-diaframma, il rapporto di calibratura dei tratti monte/valle della tubazione. 3. Qualora la Sezione UNMIG competente non comunichi eventuali osservazioni e/o prescrizioni in merito al progetto del sistema di misura di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il titolare puo' dare avvio ai lavori. La Sezione UNMIG competente verifica la corretta realizzazione del sistema di misura, prescrivendo, nel caso, eventuali adempimenti di spettanza del titolare, informandone il Ministero. 4. I componenti e le apparecchiature che costituiscono il sistema di misura devono soddisfare i requisiti essenziali richiesti per la loro libera circolazione e utilizzazione nel mercato comunitario e nello spazio economico europeo. 5. La conformita' e' attestata dal titolare dell'impianto che puo' avvalersi di organismi competenti in materia, accreditati nell'ambito del quadro regolatorio del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, nonche' di organismi notificati per le apparecchiature e gli strumenti disciplinati da normative comunitarie di armonizzazione tecnica. 6. L'impianto in cui e' collocato un sistema di misura con contatore volumetrico deve consentire l'applicazione temporanea di un misuratore con funzione di controllo. 7. L'attestato di conformita' e' conservato a cura del titolare ed e' aggiornato ad ogni intervento di manutenzione comportante la sostituzione, la modifica di apparecchiature e di strumenti presenti nel sistema di misura. Copia dell'attestato, nonche' dei successivi aggiornamenti, e' inoltrata alla Sezione UNMIG competente. 8. Ai fini dell'eventuale controllo della strumentazione prima del definitivo montaggio, il titolare deve comunicare in tempi utili alla Sezione UNMIG competente, la disponibilita' in campo della strumentazione stessa. 9. Qualora occorra, il titolare comunica alla Sezione UNMIG competente le eventuali variazioni apportate in fase realizzativa.