Art. 50 
 
                 Realizzazione del sistema di misura 
 
  1. Ai fini della realizzazione o adeguamento del sistema di misura,
il titolare presenta alla Sezione UNMIG competente  un  progetto  del
sistema di misura  funzionale  in  rapporto  sia  al  tipo  che  alla
quantita' di idrocarburi da misurare. 
  2.  Il  progetto  deve  essere  corredato  almeno  della   seguente
documentazione: 
  a. descrizione del sistema  di  misura,  delle  norme  tecniche  di
riferimento e, per ognuno dei componenti, delle  specifiche  tecniche
ed eventuali  certificazioni  metrologiche,  nonche'  di  ogni  altro
elemento atto ad attestare che quanto realizzato risponde alle  norme
tecniche di riferimento per il sistema di misura realizzato; 
  b. schema grafico quotato del sistema di  misura,  con  evidenziati
tutti gli elementi, anche dimensionali, regolati dalla norma  tecnica
di riferimento e che risultano rilevanti in rapporto  al  sistema  di
misura adottato; 
  c.  per  gli  strumenti  di  misura  venturimetrici,  il  dettaglio
dimensionale del tronco venturimetrico e dell'apparato; 
  d. porta-diaframma,  nonche'  il  certificato  di  calibratura  del
diaframma,  il  rapporto  di  misurazione  del  porta-diaframma,   il
rapporto di calibratura dei tratti monte/valle della tubazione. 
  3. Qualora la Sezione  UNMIG  competente  non  comunichi  eventuali
osservazioni e/o prescrizioni in merito al progetto  del  sistema  di
misura di cui al comma  1  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione, il titolare puo' dare avvio  ai  lavori.  La  Sezione
UNMIG competente verifica la corretta realizzazione  del  sistema  di
misura, prescrivendo, nel caso, eventuali  adempimenti  di  spettanza
del titolare, informandone il Ministero. 
  4. I componenti e le apparecchiature che costituiscono  il  sistema
di misura devono soddisfare i requisiti essenziali richiesti  per  la
loro libera circolazione e utilizzazione nel  mercato  comunitario  e
nello spazio economico europeo. 
  5. La conformita' e' attestata dal titolare dell'impianto che  puo'
avvalersi di organismi competenti in materia, accreditati nell'ambito
del  quadro  regolatorio  del  regolamento  (CE)  n.   765/2008   del
Parlamento Europeo e del Consiglio del  9  luglio  2008,  nonche'  di
organismi  notificati  per  le  apparecchiature   e   gli   strumenti
disciplinati da normative comunitarie di armonizzazione tecnica. 
  6. L'impianto  in  cui  e'  collocato  un  sistema  di  misura  con
contatore volumetrico deve consentire l'applicazione temporanea di un
misuratore con funzione di controllo. 
  7. L'attestato di conformita' e' conservato a cura del titolare  ed
e' aggiornato ad  ogni  intervento  di  manutenzione  comportante  la
sostituzione, la modifica di apparecchiature e di strumenti  presenti
nel sistema di misura. Copia dell'attestato, nonche'  dei  successivi
aggiornamenti, e' inoltrata alla Sezione UNMIG competente. 
  8. Ai fini dell'eventuale controllo della strumentazione prima  del
definitivo montaggio, il titolare deve comunicare in tempi utili alla
Sezione  UNMIG  competente,  la   disponibilita'   in   campo   della
strumentazione stessa. 
  9.  Qualora  occorra,  il  titolare  comunica  alla  Sezione  UNMIG
competente le eventuali variazioni apportate in fase realizzativa.