Art. 51 
 
                   Esercizio del sistema di misura 
 
  1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il titolare predispone il
piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza  delle
fasi di controllo e di esercizio da svolgere. Il piano e'  comunicato
alla Sezione UNMIG competente. 
  2. Per i sistemi di misura non equipaggiati con gascromatografo,  i
dati relativi alla qualita' del gas sono aggiornati ogni mese,  sulla
base di analisi eseguite da laboratorio abilitato; qualora  la  linea
di misura e' adibita alla misura di gas prodotto  da  un  determinato
giacimento che  garantisca  stabilita'  delle  caratteristiche  della
qualita' del gas, l'aggiornamento e' effettuato ogni sei mesi. 
  3.   Nel   sistema   di   misura   automatizzato   l'accesso   alla
programmazione del flow-computer deve poter essere  inibito  mediante
apposizione di sigillo; l'eventuale intervento  nella  programmazione
di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche del sistema
di  misura  deve  comunque  risultare  dalla  stampa  in   automatico
dell'intervento stesso o dell'intera nuova programmazione. 
  4. La Sezione UNMIG competente effettua periodicamente il controllo
di esercizio  del  sistema  di  misura  mediante  l'accertamento  del
corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che lo
compongono. 
  5. I criteri per l'esecuzione dei controlli dei sistemi  di  misura
sono indicati nei decreti previsti dall'ultimo periodo del  comma  2,
dell'art. 7 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135,  convertito
dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il controllo  di  esercizio  e'
operato  tramite  strumenti  di  riferimento  che  devono  presentare
accuratezza non inferiore a quella degli stessi strumenti  sottoposti
a controllo di esercizio. 
  6. La Sezione UNMIG competente si  avvale  dei  Laboratori  per  le
verifiche dei sistemi di misura e per i controlli sulla qualita'  del
gas. 
  7. Le spese per i controlli e le verifiche periodiche,  di  cui  ai
commi 4, 6 e al  comma  8  dell'art.  art.  50,  sono  a  carico  del
richiedente. 
  8. I rapporti di taratura degli strumenti in  campo  devono  essere
tenuti a disposizione della Sezione UNMIG competente.