Art. 55 
 
  1. Il titolare della concessione o  del  titolo  concessorio  unico
nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione  degli  stessi
per  scadenza  del  termine,  rinuncia  o  decadenza,  e'  costituito
custode,  a  titolo  gratuito,  del  giacimento  e   delle   relative
pertinenze sino al ripristino dei  luoghi  ed  alla  restituzione  ai
proprietari superficiari o, qualora ne ricorrano i presupposti,  alla
riconsegna degli stessi all'Amministrazione. 
  2. Il Ministero, acquisiti gli  esiti  degli  accertamenti  di  cui
all'Art. 39, comma 5, dichiara l'area  libera  da  vincoli  derivanti
dalla pregressa attivita' mineraria. 
  3.  La  Sezione  UNMIG  competente  accerta   preventivamente,   in
contraddittorio con il titolare, l'esistenza e la  consistenza  delle
pertinenze da devolvere allo Stato. Il verbale  di  riconsegna  delle
pertinenze all'Amministrazione e' sottoscritto  da  funzionari  della
Sezione UNMIG competente e della competente Agenzia del Demanio. 
  4. La custodia di cui al comma  1  si  applica  anche  ai  casi  di
rinuncia per antieconomicita' seguita da scadenza del  termine  della
concessione fino alla data di ripristino delle aree gia'  interessate
da opere minerarie ed  alla  relativa  restituzione  al  proprietario
superficiario. 
  5. Nel caso di decadenza o  rinuncia,  parziale  o  totale,  di  un
titolo minerario e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso  al
momento del provvedimento.