Art. 55 1. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione degli stessi per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, e' costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino al ripristino dei luoghi ed alla restituzione ai proprietari superficiari o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla riconsegna degli stessi all'Amministrazione. 2. Il Ministero, acquisiti gli esiti degli accertamenti di cui all'Art. 39, comma 5, dichiara l'area libera da vincoli derivanti dalla pregressa attivita' mineraria. 3. La Sezione UNMIG competente accerta preventivamente, in contraddittorio con il titolare, l'esistenza e la consistenza delle pertinenze da devolvere allo Stato. Il verbale di riconsegna delle pertinenze all'Amministrazione e' sottoscritto da funzionari della Sezione UNMIG competente e della competente Agenzia del Demanio. 4. La custodia di cui al comma 1 si applica anche ai casi di rinuncia per antieconomicita' seguita da scadenza del termine della concessione fino alla data di ripristino delle aree gia' interessate da opere minerarie ed alla relativa restituzione al proprietario superficiario. 5. Nel caso di decadenza o rinuncia, parziale o totale, di un titolo minerario e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso al momento del provvedimento.