Art. 57 1. Per l'installazione, l'uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione, nonche' per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti, debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quelle in materia di imposta di fabbricazione.