Art. 57 
 
  1. Per l'installazione, l'uso e  le  ulteriori  destinazioni  degli
impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e  la
coltivazione, nonche' per la custodia ed il  trasporto  dei  prodotti
ottenuti, debbono essere osservate, in quanto applicabili,  anche  le
vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario  e  quelle
in materia di imposta di fabbricazione.