Art. 7 
 
                            Pre-qualifica 
 
  1. L'istanza di pre-qualifica puo' essere presentata  dai  soggetti
che  intendono  svolgere  attivita'   di   prospezione,   ricerca   o
coltivazione  in  Italia  in  qualita'  di  contitolare   ovvero   di
rappresentante unico. 
  2. L'istanza di pre-qualifica e' presentata al Ministero  corredata
dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di  ordine
generale, della capacita' tecnica, economica ed organizzativa di  cui
al precedente art. 6. 
  3. Nell'istanza di pre-qualifica il proponente indica  il  tipo  di
attivita', tra quelle di prospezione, di ricerca o di coltivazione di
idrocarburi  liquidi  e  gassosi,  relativamente  al  quale   intende
pre-qualificarsi. Il proponente  altresi'  specifica  se  l'attivita'
indicata nella istanza di pre-qualifica si riferisce alla terraferma,
al mare e/o alle acque profonde. Ciascuna istanza di pre-qualifica ha
ad oggetto una sola delle suddette attivita'. 
  4. L'accoglimento della  istanza  di  pre-qualifica  da  parte  del
Ministero non attribuisce al proponente il diritto di ottenere  alcun
titolo minerario  (permesso  di  prospezione,  permesso  di  ricerca,
concessione di coltivazione  o  titolo  concessorio  unico),  il  cui
rilascio e' comunque subordinato all'esito positivo dei  procedimenti
di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto. 
  5. Nel caso di istanza di pre-qualifica in qualita' di contitolare,
il proponente deve dimostrare il possesso dei requisiti di  cui  all'
art. 6. 
  6.  Nel  caso  di  istanza  di   pre-qualifica   in   qualita'   di
rappresentante unico, il proponente deve dimostrare il  possesso  dei
requisiti di cui all' art. 6. Con particolare  riferimento  a  quanto
previsto al precedente art. 6, comma 14, il proponente deve  indicare
altresi'  le  tecnologie  e   i   metodi   organizzativi   utilizzati
nell'ambito di precedenti attivita' di prospezione, di ricerca  e  di
coltivazione di idrocarburi  svolte  in  qualita'  di  rappresentante
unico, anche con riguardo alla gestione ambientale, della sicurezza e
del rischio, l'efficienza energetica, i tempi di completamento  delle
attivita', i metodi di ottimizzazione del recupero delle riserve  (se
applicabile), la gestione dei rapporti col territorio. 
  7. Il procedimento di pre-qualifica  ha  la  durata  di  90  giorni
decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza.  Entro
30 giorni dal ricevimento della istanza di pre-qualifica il Ministero
verifica  la  completezza  della  relativa  documentazione.   Qualora
l'istanza risulti incompleta, il Ministero richiede al proponente  la
documentazione  integrativa  da  presentare  entro  un  termine   non
superiore a 30  giorni;  i  termini  del  procedimento  si  intendono
interrotti fino alla presentazione della documentazione  integrativa.
Qualora il proponente  non  presenti  la  documentazione  integrativa
entro il termine stabilito, la istanza si intende rigettata. 
  8. La pre-qualifica ha validita' di 2 anni  decorrenti  dalla  data
della  notifica   del   riconoscimento   da   parte   del   Ministero
dell'idoneita'  del  richiedente  allo  svolgimento  delle  attivita'
specificate  nel   provvedimento   di   pre-qualifica.   I   soggetti
pre-qualificati sono tenuti a comunicare al Ministero ogni variazione
significativa relativa ai requisiti di cui agli art. 6 e art.  7  del
presente decreto. 
  9.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  precedente  comma   8,   il
conferimento di un titolo minerario attribuisce a ciascun titolare la
pre-qualifica di cui al presente articolo limitatamente  al  tipo  di
attivita' di cui al decreto di conferimento e al  ruolo  assunto  dal
titolare nell'ambito del titolo medesimo. Con riferimento  ai  titoli
minerari conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
il Ministero puo' verificare il possesso da parte di ciascun titolare
dei requisiti di cui all'Art. 6.  Qualora  tale  verifica  dia  esito
negativo, i titolari sono tenuti a conformarsi ai  requisiti  di  cui
all'art.  6  nel  termine  di  2  anni  dalla  data  della   relativa
comunicazione  da  parte  del  Ministero,  pena  la  decadenza  dalla
qualifica. 
  10.  Nel  caso  di  istanza  di  pre-qualifica   in   qualita'   di
rappresentante  unico,  il  Ministero  puo'  verificare   l'effettivo
possesso dei requisiti di cui all' art. 6 anche tramite  visite  agli
impianti  del  soggetto  richiedente,  anche  all'estero.  Le   spese
relative alle verifiche di cui al presente comma sono  a  carico  del
richiedente.