Art. 7 Pre-qualifica 1. L'istanza di pre-qualifica puo' essere presentata dai soggetti che intendono svolgere attivita' di prospezione, ricerca o coltivazione in Italia in qualita' di contitolare ovvero di rappresentante unico. 2. L'istanza di pre-qualifica e' presentata al Ministero corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, della capacita' tecnica, economica ed organizzativa di cui al precedente art. 6. 3. Nell'istanza di pre-qualifica il proponente indica il tipo di attivita', tra quelle di prospezione, di ricerca o di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, relativamente al quale intende pre-qualificarsi. Il proponente altresi' specifica se l'attivita' indicata nella istanza di pre-qualifica si riferisce alla terraferma, al mare e/o alle acque profonde. Ciascuna istanza di pre-qualifica ha ad oggetto una sola delle suddette attivita'. 4. L'accoglimento della istanza di pre-qualifica da parte del Ministero non attribuisce al proponente il diritto di ottenere alcun titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione o titolo concessorio unico), il cui rilascio e' comunque subordinato all'esito positivo dei procedimenti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto. 5. Nel caso di istanza di pre-qualifica in qualita' di contitolare, il proponente deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all' art. 6. 6. Nel caso di istanza di pre-qualifica in qualita' di rappresentante unico, il proponente deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all' art. 6. Con particolare riferimento a quanto previsto al precedente art. 6, comma 14, il proponente deve indicare altresi' le tecnologie e i metodi organizzativi utilizzati nell'ambito di precedenti attivita' di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi svolte in qualita' di rappresentante unico, anche con riguardo alla gestione ambientale, della sicurezza e del rischio, l'efficienza energetica, i tempi di completamento delle attivita', i metodi di ottimizzazione del recupero delle riserve (se applicabile), la gestione dei rapporti col territorio. 7. Il procedimento di pre-qualifica ha la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza. Entro 30 giorni dal ricevimento della istanza di pre-qualifica il Ministero verifica la completezza della relativa documentazione. Qualora l'istanza risulti incompleta, il Ministero richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni; i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora il proponente non presenti la documentazione integrativa entro il termine stabilito, la istanza si intende rigettata. 8. La pre-qualifica ha validita' di 2 anni decorrenti dalla data della notifica del riconoscimento da parte del Ministero dell'idoneita' del richiedente allo svolgimento delle attivita' specificate nel provvedimento di pre-qualifica. I soggetti pre-qualificati sono tenuti a comunicare al Ministero ogni variazione significativa relativa ai requisiti di cui agli art. 6 e art. 7 del presente decreto. 9. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 8, il conferimento di un titolo minerario attribuisce a ciascun titolare la pre-qualifica di cui al presente articolo limitatamente al tipo di attivita' di cui al decreto di conferimento e al ruolo assunto dal titolare nell'ambito del titolo medesimo. Con riferimento ai titoli minerari conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero puo' verificare il possesso da parte di ciascun titolare dei requisiti di cui all'Art. 6. Qualora tale verifica dia esito negativo, i titolari sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'art. 6 nel termine di 2 anni dalla data della relativa comunicazione da parte del Ministero, pena la decadenza dalla qualifica. 10. Nel caso di istanza di pre-qualifica in qualita' di rappresentante unico, il Ministero puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti di cui all' art. 6 anche tramite visite agli impianti del soggetto richiedente, anche all'estero. Le spese relative alle verifiche di cui al presente comma sono a carico del richiedente.