Art. 8 Iter istruttorio e determinazione del contributo 1. La Commissione esaminatrice, appositamente istituita con provvedimento dirigenziale, procedera' all'esame della documentazione allegata ad ogni singola istanza ai fini dell'ammissibilita' alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali sulla base dei criteri stabiliti, attribuendo un punteggio per ogni progetto, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegato A) al presente decreto. 2. Saranno ritenuti ammissibili a contributo i progetti che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 (conditio sine qua non per l' idoneita' tecnico-economica). 3. Il giudizio di idoneita' delle istanze presentate non comporta l'immediata ammissione a contributo. 4. Sara' cura dell'ufficio competente redigere un decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, che verra' pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5. La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata dall' ufficio competente sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai progetti presentati e in base all'ordine di graduatoria. 6. Sara' cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati. 7. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui progetti presentati dai soggetti interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% delle spese che saranno ammesse, fermo restando quanto indicato nell'allegato C) del presente decreto di cui ne fa parte integrante.