Art. 2 Clausola sospensiva La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla data di ricezione del numero di identificazione della comunicazione in esenzione riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 ed al decreto 26 maggio 2015, richiamati nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2015 Il Ministro: Martina