Art. 2 
 
                         Clausola sospensiva 
 
  La concessione degli aiuti ai beneficiari  avviene  successivamente
alla  data  di  ricezione  del  numero   di   identificazione   della
comunicazione in esenzione riportato  sulla  ricevuta  inviata  dalla
Commissione  europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014
relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 ed al  decreto
26 maggio 2015, richiamati nelle premesse. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 settembre 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina