IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita'
di  ripartizione  e  di  erogazione  delle  risorse  destinate   agli
incentivi per la formazione professionale  di  cui  all'art.  83-bis,
comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono stabiliti i termini e le modalita' per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato
decreto del residente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea ed in  particolare
l'art. 87; 
  Vista la Raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Considerato che tale Regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale; 
  Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni  di
euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanza  29  aprile
2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra
le diverse misure per le esigenze del settore; 
  Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera c), del  citato  decreto
assegna, per l'incentivazione di ulteriori interventi  di  formazione
professionale,  l'importo  di  euro  10  milioni  sul  Fondo  per  il
proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di  merci,
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che  hanno
evidenziato l'opportunita' di definire  immediatamente  le  procedure
per  l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative   di
formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; 
  Viste le note della Direzione generale per il trasporto stradale  e
per l'intermodalita' n. 12823 del 24 giugno 2015 e  n.  13558  del  6
luglio 2015; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio di  progetti  di'  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 29  aprile  2015,  n.  130  le
risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di  formazione
professionale specifica o  generale  nel  settore  dell'autotrasporto
ammontano complessivamente ad euro 10 milioni. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori,  nonche'  dipendenti  o   addetti,   inquadrati   nel
Contratto collettivo nazionale  logistica,  trasporto  e  spedizioni,
partecipano   ad   iniziative   di   formazione    o    aggiornamento
professionale,  generale  o  specifico,  volte  all'acquisizione   di
competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.
Da  tali  iniziative,  volte  allo  sviluppo  della   competitivita',
l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di  sicurezza  sul
lavoro, sono esclusi i corsi di  formazione  finalizzati  all'accesso
alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo
di  titoli  richiesti  obbligatoriamente  per  l'esercizio   di   una
determinata attivita' di autotrasporto. Non sono concessi  aiuti,  ai
sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014
per la formazione organizzata  dalle  imprese  per  conformarsi  alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. 
  3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tal caso, al momento della  presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tulle  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedono   i   requisiti
richiesti al precedente comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2015 e deve avere termine entro  il
31 maggio 2016. Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in  Gazzetta  Ufficiale
del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolali in  base
a quanto previsto dall'art. 31 del citato Regolamento (CE) n.  651/20
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