IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i termini e le modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del residente della Repubblica n. 83 del 2009; Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare l'art. 87; Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Considerato che tale Regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale; Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha autorizzato a decorrere dall'anno 2015 la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanza 29 aprile 2015, n. 130, con il quale sono ripartite le risorse di cui sopra tra le diverse misure per le esigenze del settore; Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto assegna, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, l'importo di euro 10 milioni sul Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; Viste le note della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' n. 12823 del 24 giugno 2015 e n. 13558 del 6 luglio 2015; Ritenuto necessario definire le modalita' operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di' formazione professionale nel settore dell'autotrasporto; Decreta: Art. 1 Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 10 milioni. 2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonche' dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipano ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie. Da tali iniziative, volte allo sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del predetto Regolamento (CE) n. 651/2014 per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. 3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tal caso, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tulle le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che possiedono i requisiti richiesti al precedente comma 2. 4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere avviata a partire dal 1° dicembre 2015 e deve avere termine entro il 31 maggio 2016. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolali in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato Regolamento (CE) n. 651/20 14.