Art. 2 
 
 
          Termine di proposizione delle domande e requisiti 
 
  Possono proporre domanda di accesso ai contributi: 
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede  principale  o  secondaria  in  Italia,  iscritte  al   Registro
Elettronico Nazionale istituito dal Regolaniento  (CE)  n.  1071/2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  21  ottobre  2009  e  le
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  che  esercitano
la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a
1,5 tonnellate, iscritte all'Albo nazionale  degli  autotrasportatori
di cose per conto di terzi; 
    b) le strutture societarie iscritte nella  sezione  speciale  del
predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del  decreto-legge
6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui
al precedente punto a), costituite a norma del  libro  V  titolo  VI,
capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II  e  II-bis,  del
codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto  di  merci
per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo. 
  2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' una sola domanda di accesso al  contributo.  In
caso di presentazione di piu' domande sara' presa  in  considerazione
solo la domanda presentata per prima o, in caso di  presentazione  in
pari data, quella con il minore contributo richiesto. 
  3. Le domande par accedere ai contributi devono essere presentate a
partire dal 28 settembre 2015 ed entro,i termine  perentorio  del  30
ottobre 2015 in via telematica, sottoscritte con firma  digitale  dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate,
a partire dal  14  settembre  2015,  sul  sito  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto Contributi
ed Incentivi. 
  4. Il  contributo  massimo  erogabile  per  l'attivita'  formativa,
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento  di
imprese, per ogni impresa che all'interno del  raggruppamento  stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa, e' comunque limitato
ai seguenti massimali: 
    a) ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante; 
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora; 
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora; 
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati;  20  per
cento del totale dei costi ammissibili. 
  Per ogni progetto formativo, la formazione a  distanza  non  potra'
superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione. 
  5. Al momento della  compilazione  online  della  domanda  dovranno
essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita',  oltre
ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni  previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi: 
    a) il soggetto minatore  delle  azioni  formative,  conformemente
all'art. 3, comma  2,  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere
modificato; 
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle
ore di' insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD); 
    c) il preventivo della spesa suddiviso per formazione generale  e
formazione specifica e nelle seguenti voci: 
      1. costi della docenza in aula; 
      2.  costi  dei  tutor,  altri  costi  per  l'erogazione   della
formazione; 
      3. spese di viaggio relative a formatori  e  partecipanti  alla
formazione (sono escluse le spese di  alloggio,  ad  eccezione  delle
spese di alloggio minime  necessarie  per  i  partecipanti  che  sono
lavoratori con disabilita'); 
      4. materiali e forniture con attinenza al progetto; 
      5. ammortamento degli strumenti e  delle  attrezzature  per  la
quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il  progetto   di
formazione; 
      6. costi dei  servizi  di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata; 
      7.  costi  di  personale  dei  partecipanti  al   progetto   di
formazione; 
      8. spese  generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate
dall'art. 31 del Regolamento generale in materia di  esenzione  dagli
aiuti di Stato adottato dalla Commissione Europea in data  17  giugno
2014; 
      9. il calendario del corso (materia  trattata,  giorno,  ora  e
sede di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno  o
piu' elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello
stesso dovra' essere effettuata direttamente online almeno tre giorni
prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi
comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui la modifica  debba
essere comunicata in un termine di tempo inferiore ai tre giorni,  la
variazione dovra' essere inviata  all'indirizzo  ram.incentivi@pec.it
(specificando «Formazione 6 - Modifica calendario» nell'oggetto della
mail) dando spiegazione  e  prova  oggettiva  della  causa  di  forza
maggiore. Qualora si  ravvisi  il  mancato  rispetto  delle  suddette
tempistiche e modalita' di comunicazione delle modifiche inerenti  il
calendario del corso, si procedera' con l'esclusione  dal  contributo
della giornata formativa  oggetto  della  modifica  non  regolarmente
comunicata.