Allegato A Sezione 1 - Informazioni anagrafiche all'emissione Codice ISIN: Codice internazionale (International Securities Identification Number) che identifica univocamente gli strumenti finanziari. Viene attribuito secondo lo standard ISO 6166, gestito dall'Association of National Numbering Agencies (ANNA), a cui la Banca d'Italia partecipa in qualita' di agenzia nazionale di codifica. Codice Emittente: Si intende il soggetto emittente lo strumento finanziario, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovra' essere acquisito secondo le modalita' indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi. Codice Capogruppo Emittente: se l'emittente e' controllato o soggetto a «direzione e coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE. Il codice identificativo e' il codice fiscale per i soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovra' essere acquisito secondo le modalita' indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi. Codice Garante: si intende il garante finale, identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovra' essere acquisito secondo le modalita' indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi. Codice Capogruppo Garante: se il garante e' controllato o soggetto a «direzione e coordinamento» da parte di un altro soggetto, si intende il codice identificativo della persona giuridica al vertice della catena del controllo. Per i soggetti diversi dai soggetti vigilati capogruppo fare eventualmente riferimento alle relazioni di controllo di cui all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE. Il codice identificativo e' il codice fiscale per soggetti residenti e il codice censito per i non residenti; in caso di soggetto non ancora censito il codice dovra' essere acquisito secondo le modalita' indicate nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi. Sottogruppo di Attivita' economica: per emittente, capogruppo emittente, garante e capogruppo garante va segnalato il sottogruppo di attivita' economica utilizzando i codici di cui alla Circ. n. 140 (http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/no rmativa-segnalazioni/index.html). Valuta di Denominazione: valuta in cui e' denominato lo strumento finanziario, secondo lo Standard ISO 4217, pubblicato dall'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO). Tipologia Strumento Finanziario: categoria a cui appartiene lo strumento finanziario (ad esempio: «obbligazioni», «asset backed security», «certificates», «covered warrant»). Tale voce e' descritta in dettaglio nelle istruzioni per la compilazione dei messaggi. Mercato regolamentato di quotazione: mercato regolamentato di quotazione dello strumento finanziario previsto all'emissione del titolo. Se quotato su piu' mercati esteri, indicare il piu' significativo. Sistemi Multilaterali di Negoziazione: sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dove e' prevista la negoziazione dello strumento alla sua emissione. Se il titolo e' negoziato in Italia, indicare tutte le MTF; se e' negoziato su MTF estere, indicare la piu' significativa. Restrizioni alla Vendita: eventuale presenza di restrizioni alla vendita sul mercato primario o secondario. Priorita' nel rimborso: grado di priorita' nel rimborso degli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione (ad esempio: «senior», «mezzanine», «junior»). Prezzo di emissione o di offerta: (6) prezzo da corrispondere per sottoscrivere uno strumento finanziario quando questo viene collocato ovvero offerto per la prima volta. Il prezzo di emissione va indicato su base 100. Data di inizio godimento: giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse su obbligazioni di nuova emissione. Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende la data di emissione. Data di Regolamento: data (payment date) nella quale le operazioni di regolamento di un'operazione finanziaria devono essere soddisfatte da entrambe le parti. Data scadenza: data (maturity date) nella quale chi ha emesso un prestito obbligazionario e' obbligato a rimborsare il capitale e l'eventuale ultima cedola interessi. Per convenzione si intende il giorno a partire dal quale il titolo non matura piu' interessi. Per i covered warrants, certificates, ETC e ETN si intende la data di fine esercizio. Periodicita' della Cedola: frequenza con la quale strumenti finanziari a tasso fisso o variabile pagano il tasso cedolare (ad esempio: annuale, semestrale). Va indicata l'eventuale assenza di cedole su titoli emessi a sconto o con unica cedola a scadenza (zero-coupon, one-coupon). Prezzo di rimborso (7) : valore nominale garantito alla data di rimborso, espresso su base 100. Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione, si intende il valore contrattuale di rimborso, a prescindere dalla natura di «ricorso limitato» dei titoli. Tasso di emissione: (8) valore della cedola, espressa in percentuale su base annua, rispetto al valore nominale. Codice ISIN del Parametro di Indicizzazione: (9) Codice ISIN assegnato al parametro di riferimento; in mancanza, ne va richiesto il rilascio. Indicizzazione del capitale e delle cedole: (10) parametro finanziario a cui sono eventualmente indicizzati il rendimento cedolare e/o il rimborso del capitale (ad esempio: tassi di interesse, azioni, indici, merci). Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi. Clausole Cap/Floor: (11) nel caso siano presenti clausole del tipo cap/floor, vanno indicati anche il limite massimo e minimo che le cedole possono assumere. Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi. Opzione di Rimborso Anticipato: eventuale presenza dell'opzione, a favore del sottoscrittore o dell'emittente, di richiedere o di effettuare il rimborso del capitale in anticipo rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista. Componente derivativa (Strumento Finanziario Strutturato): eventuale presenza di almeno una componente derivativa che qualifica il titolo come uno strumento finanziario strutturato; sono da considerare tali anche gli strumenti a leva rialzista o ribassista. Sono esclusi i titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione del rischio di credito e i covered warrant «plain vanilla», nonche' gli strumenti finanziari in cui la componente derivativa e' la mera facolta' di rimborso anticipato, ai sensi della definizione di strumento finanziario strutturato di cui al punto 2) del par. 1.2 delle disposizioni. Sezione 2 - Altre informazioni anagrafiche Durata attesa (12) : durata attesa del titolo espressa in mesi. Per la generalita' dei titoli, essa e' pari alla media ponderata delle scadenze previste per il rimborso del capitale con pesi pari alle relative rate di rimborso. Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione essa e' pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente. Nel calcolare la durata attesa non si tiene conto dell'ipotesi di esercizio della facolta' di rimborso anticipato in capo all'emittente e/o al sottoscrittore. Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi. Rendimento effettivo all'emissione (13) : Tasso di rendimento effettivo su base annua calcolato all'emissione in regime di capitalizzazione composta. Va indicato in punti percentuali e non in basis points, al lordo della ritenuta fiscale e ripartito tra le due seguenti componenti: a) componente garantita, pari al rendimento annuo effettivo garantito tra l'emissione e la scadenza. In caso di titoli a tasso variabile con indicizzazione a tassi di interesse di mercato monetario e/o finanziario, si intende l'eventuale spread (se positivo) composto fino a scadenza. In caso di rendimenti strutturati piu' complessi si intende il tasso minimo garantito, composto fino a scadenza. In caso di presenza di clausola floor, il limite minimo va considerato come componente garantita; b) componente variabile, pari al rendimento effettivo annuo dei titoli, al netto dell'eventuale componente garantita indicata nel precedente punto, calcolato in corrispondenza del valore assunto dai parametri di riferimento al momento dell'emissione, ipotizzando la loro costanza nel tempo. Costo della Raccolta relativo all'emissione: costo teorico percentuale su base annua sostenuto dall'emittente, calcolato sulla base del netto ricavo, detratte le commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura. Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso fisso, si intende il costo percentuale totale. Nel caso in cui il costo della raccolta sia determinato sulla base di un tasso variabile, si intende lo spread (in punti percentuali) rispetto al tasso Euribor 3m anche nel caso in cui il parametro di indicizzazione del tasso variabile sia diverso dal tasso Euribor 3m. Sezione 3 - Strumenti Finanziari Strutturati I campi di questa Sezione vanno compilati soltanto nel caso in cui si tratti di strumenti finanziari strutturati (vedi «Componente Derivativa»). Opzionalita' di base: tipologia di derivato inclusa nello strumento finanziario. In particolare va segnalato se si tratti di un derivato con un unico sottostante o con almeno due sottostanti e se il payoff sia determinato dal valore del/dei sottostante/i ad una data predeterminata (ad esempio: a scadenza) oppure sia path dependent. Tipo esercizio del Derivato: tipologia di esercizio della componente derivativa (call, put o altro). Leva del Titolo: (14) Tipologia di leva del derivato (rialzista, ribassista o altro). Inoltre, sia per i titoli a leva fissa che per quelli a leva dinamica, vanno indicate con il relativo segno: a) leva massima: rapporto massimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante; b) leva minima: rapporto minimo tra il rendimento del titolo e il rendimento del sottostante; Nel caso di titoli il cui valore dipende dall'andamento di piu' sottostanti, va considerata la leva massima e minima tra tutti i sottostanti. Nel caso in cui lo strumento replica un indice a leva, va indicata la leva rispetto all'indice di mercato di riferimento, non necessariamente a leva. Si deve inoltre segnalare la base di calcolo della leva (giornaliera, mensile o altro). Sezione 4 - Informazioni di carattere quantitativo Numero di Certificati in Circolazione (15) : numero di certificati in circolazione alla fine del trimestre di riferimento. Prezzo di negoziazione: (16) prezzo di negoziazione alla fine del trimestre di riferimento in unita' di valuta di negoziazione. Se il titolo e' negoziato su piu' mercati o MTF indicare il piu' significativo. Per gli strumenti non quotati, indicare il prezzo relativo all'ultima transazione conosciuta. Importo Collocato o Sottoscritto: (17) importo collocato o sottoscritto alla chiusura del collocamento, ripartito tra i diversi sottoscrittori. 1) In Italia: a) amministrazioni pubbliche (+ organismi internazionali per l'estero); b) banche; c) rimanente settore finanziario (inclusi gli ausiliari); d) societa' non finanziarie; e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie. 2) All'estero (solo per emittenti e capogruppo): a) amministrazioni pubbliche (+ organismi internazionali per l'estero); b) banche; c) rimanente settore finanziario (ivi inclusi gli ausiliari); d) societa' non finanziarie; e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie. Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei messaggi. La segnalazione dell'importo collocato non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272. Ammontare dei Rimborsi anticipati (18) : importo dei rimborsi anticipati intervenuti o degli annullamenti a seguito di riacquisto da parte dell'emittente (19) . Ammontare delle Cedole (facoltativo): tasso annuo e tasso periodale della cedola corrisposta, espressi in percentuale rispetto al valore nominale. (1) Art. 129 del TUB, come sostituito dall'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. (2) Le operazioni effettuate da soggetti non residenti appartenenti al gruppo vengono segnalate dal soggetto vigilato capogruppo residente (cfr. il successivo terzo alinea e il punto b) del par. 2.1). (3) Qualora le segnalazioni relative ad un medesimo strumento finanziario siano dovute da piu' soggetti che collocano in Italia facenti parte di un consorzio/sindacato di collocamento, e' necessario procedere nel modo seguente: le informazioni relative all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno fornite dal membro del consorzio/sindacato di collocamento responsabile del regolamento dello strumento nei confronti dell'emittente. Ciascuno dei membri del consorzio/sindacato di collocamento sara' tenuto a segnalare per proprio conto i dati relativi all'ammontare collocato in Italia, con riferimento alla quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura «pot system» (in tale struttura affluiscono in un book centrale tutti o alcuni degli ordini raccolti da ciascun componente del consorzio/sindacato di collocamento), la segnalazione sara' effettuata dal membro del sindacato di collocamento responsabile del regolamento e della consegna dei titoli al momento dell'emissione degli stessi (lead manager). (4) Pertanto: entro il 20 gennaio vanno segnalati i dati riferiti al 31 dicembre; entro il 20 aprile vanno segnalati i dati riferiti al 31 marzo; entro il 20 luglio vanno segnalati i dati riferiti al 30 giugno; entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati riferiti al 30 settembre. (5) Le informazioni di cui al punto b.2 non devono essere inviate dalle banche italiane, gia' tenute ad analoga segnalazione per gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272). (6) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN. (7) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN. (8) Da indicare solo per i titoli a tasso fisso. (9) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile. (10) Da indicare solo per gli strumenti finanziari strutturati (vedi «COMPONENTE DERIVATIVA»). (11) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile e per gli strumenti finanziari strutturati. (12) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN. (13) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN. (14) Da indicare solo per certificates, ETC e ETN. (15) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN. (16) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN. (17) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN. (18) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered warrants, certificates, ETC e ETN. (19) La segnalazione dell'ammontare dei rimborsi anticipati non deve essere effettuata in relazione ai titoli emessi o offerti da banche italiane, che effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272.