(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
         Sezione 1 - Informazioni anagrafiche all'emissione 
 
    Codice ISIN: 
      Codice internazionale (International Securities  Identification
Number) che identifica univocamente gli strumenti  finanziari.  Viene
attribuito secondo lo standard ISO 6166, gestito dall'Association  of
National Numbering Agencies (ANNA), a cui la Banca d'Italia partecipa
in qualita' di agenzia nazionale di codifica. 
    Codice Emittente: 
      Si intende il  soggetto  emittente  lo  strumento  finanziario,
identificato dal codice fiscale per i soggetti residenti e dal codice
censito per i non residenti; in caso di soggetto non  ancora  censito
il codice dovra' essere acquisito secondo le modalita' indicate nelle
istruzioni per la compilazione dei messaggi. 
    Codice Capogruppo Emittente: 
      se  l'emittente  e'  controllato  o  soggetto  a  «direzione  e
coordinamento» da parte di un altro soggetto, si  intende  il  codice
identificativo della persona giuridica al vertice  della  catena  del
controllo. Per i soggetti diversi dai  soggetti  vigilati  capogruppo
fare eventualmente riferimento alle relazioni  di  controllo  di  cui
all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE. 
    Il codice identificativo e' il  codice  fiscale  per  i  soggetti
residenti e il codice  censito  per  i  non  residenti;  in  caso  di
soggetto non ancora censito il codice dovra' essere acquisito secondo
le modalita'  indicate  nelle  istruzioni  per  la  compilazione  dei
messaggi. 
    Codice Garante: 
      si intende il garante finale, identificato dal  codice  fiscale
per i soggetti residenti e dal codice censito per i non residenti; in
caso di soggetto non ancora censito il codice dovra' essere acquisito
secondo le modalita' indicate nelle istruzioni  per  la  compilazione
dei messaggi. 
    Codice Capogruppo Garante: 
      se  il  garante  e'  controllato  o  soggetto  a  «direzione  e
coordinamento» da parte di un altro soggetto, si  intende  il  codice
identificativo della persona giuridica al vertice  della  catena  del
controllo. Per i soggetti diversi dai  soggetti  vigilati  capogruppo
fare eventualmente riferimento alle relazioni  di  controllo  di  cui
all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE. 
    Il codice  identificativo  e'  il  codice  fiscale  per  soggetti
residenti e il codice  censito  per  i  non  residenti;  in  caso  di
soggetto non ancora censito il codice dovra' essere acquisito secondo
le modalita'  indicate  nelle  istruzioni  per  la  compilazione  dei
messaggi. 
    Sottogruppo di Attivita' economica: 
      per  emittente,  capogruppo  emittente,  garante  e  capogruppo
garante  va  segnalato  il   sottogruppo   di   attivita'   economica
utilizzando i codici di cui alla Circ. n. 140 
 
(http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/no
rmativa-segnalazioni/index.html). 
    Valuta di Denominazione: 
      valuta in cui e' denominato lo strumento  finanziario,  secondo
lo Standard ISO 4217, pubblicato  dall'Organizzazione  Internazionale
per le Standardizzazioni (ISO). 
    Tipologia Strumento Finanziario: 
      categoria  a  cui  appartiene  lo  strumento  finanziario   (ad
esempio: «obbligazioni»,  «asset  backed  security»,  «certificates»,
«covered warrant»). 
    Tale voce e' descritta  in  dettaglio  nelle  istruzioni  per  la
compilazione dei messaggi. 
    Mercato regolamentato di quotazione: 
      mercato regolamentato di quotazione dello strumento finanziario
previsto all'emissione del titolo. Se quotato su piu' mercati esteri,
indicare il piu' significativo. 
    Sistemi Multilaterali di Negoziazione: 
      sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) dove e' prevista la
negoziazione dello strumento alla sua  emissione.  Se  il  titolo  e'
negoziato in Italia, indicare tutte le MTF; se e'  negoziato  su  MTF
estere, indicare la piu' significativa. 
    Restrizioni alla Vendita: 
      eventuale presenza di  restrizioni  alla  vendita  sul  mercato
primario o secondario. 
    Priorita' nel rimborso: 
      grado di priorita'  nel  rimborso  degli  strumenti  finanziari
rivenienti da operazioni di cartolarizzazione (ad esempio:  «senior»,
«mezzanine», «junior»). 
    Prezzo di emissione o di offerta: (6) 
      prezzo  da  corrispondere  per  sottoscrivere   uno   strumento
finanziario quando questo viene collocato ovvero offerto per la prima
volta. Il prezzo di emissione va indicato su base 100. 
    Data di inizio godimento: 
      giorno dal quale si inizia a calcolare il rateo d'interesse  su
obbligazioni di nuova emissione. 
    Per i covered warrants, certificates, ETC e  ETN  si  intende  la
data di emissione. 
    Data di Regolamento: 
      data (payment date) nella quale le operazioni di regolamento di
un'operazione finanziaria devono essere soddisfatte  da  entrambe  le
parti. 
    Data scadenza: 
      data (maturity date) nella quale  chi  ha  emesso  un  prestito
obbligazionario e' obbligato a rimborsare il capitale  e  l'eventuale
ultima cedola interessi. Per  convenzione  si  intende  il  giorno  a
partire dal quale il titolo non matura piu' interessi. 
    Per i covered warrants, certificates, ETC e  ETN  si  intende  la
data di fine esercizio. 
    Periodicita' della Cedola: 
      frequenza con la quale strumenti finanziari  a  tasso  fisso  o
variabile pagano il tasso cedolare (ad esempio: annuale, semestrale).
Va indicata l'eventuale assenza di cedole su titoli emessi a sconto o
con unica cedola a scadenza (zero-coupon, one-coupon). 
    Prezzo di rimborso (7) : 
      valore nominale garantito alla data di  rimborso,  espresso  su
base 100. 
    Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione,
si intende il valore contrattuale di rimborso,  a  prescindere  dalla
natura di «ricorso limitato» dei titoli. 
    Tasso di emissione: (8) 
      valore della cedola, espressa in  percentuale  su  base  annua,
rispetto al valore nominale. 
    Codice ISIN del Parametro di Indicizzazione: (9) 
      Codice ISIN assegnato al parametro di riferimento; in mancanza,
ne va richiesto il rilascio. 
    Indicizzazione del capitale e delle cedole: (10) 
      parametro finanziario a cui sono eventualmente  indicizzati  il
rendimento cedolare e/o il rimborso del capitale (ad  esempio:  tassi
di interesse, azioni, indici, merci). 
    Per  maggiori  dettagli  si  rimanda  alle  istruzioni   per   la
compilazione dei messaggi. 
    Clausole Cap/Floor: (11) 
      nel caso siano presenti  clausole  del  tipo  cap/floor,  vanno
indicati anche il limite massimo  e  minimo  che  le  cedole  possono
assumere. 
    Per  maggiori  dettagli  si  rimanda  alle  istruzioni   per   la
compilazione dei messaggi. 
    Opzione di Rimborso Anticipato: 
      eventuale presenza dell'opzione, a favore del sottoscrittore  o
dell'emittente,  di  richiedere  o  di  effettuare  il  rimborso  del
capitale in anticipo rispetto alla data di scadenza  contrattualmente
prevista. 
    Componente derivativa (Strumento Finanziario Strutturato): 
      eventuale presenza di  almeno  una  componente  derivativa  che
qualifica il titolo come uno strumento finanziario strutturato;  sono
da  considerare  tali  anche  gli  strumenti  a  leva   rialzista   o
ribassista.  Sono  esclusi  i  titoli  rivenienti  da  operazioni  di
cartolarizzazione del rischio di credito e i covered  warrant  «plain
vanilla», nonche' gli  strumenti  finanziari  in  cui  la  componente
derivativa e' la mera facolta' di rimborso anticipato, ai sensi della
definizione di strumento finanziario strutturato di cui al  punto  2)
del par. 1.2 delle disposizioni. 
 
             Sezione 2 - Altre informazioni anagrafiche 
 
    Durata attesa (12) : 
      durata attesa del titolo espressa in mesi. Per  la  generalita'
dei titoli, essa e' pari alla media ponderata delle scadenze previste
per il rimborso del capitale con pesi  pari  alle  relative  rate  di
rimborso. 
    Nel caso di titoli rivenienti da operazioni di  cartolarizzazione
essa e' pari alla durata attesa della tranche stimata dall'emittente. 
    Nel calcolare la durata attesa non si tiene conto dell'ipotesi di
esercizio della facolta' di rimborso anticipato in capo all'emittente
e/o al sottoscrittore. 
    Per  maggiori  dettagli  si  rimanda  alle  istruzioni   per   la
compilazione dei messaggi. 
    Rendimento effettivo all'emissione (13) : 
      Tasso  di  rendimento  effettivo  su   base   annua   calcolato
all'emissione in regime di capitalizzazione composta. Va indicato  in
punti percentuali e non in basis  points,  al  lordo  della  ritenuta
fiscale e ripartito tra le due seguenti componenti: 
        a) componente garantita, pari al rendimento  annuo  effettivo
garantito tra l'emissione e la scadenza. In caso di  titoli  a  tasso
variabile  con  indicizzazione  a  tassi  di  interesse  di   mercato
monetario  e/o  finanziario,  si  intende  l'eventuale   spread   (se
positivo) composto fino a scadenza. In caso di rendimenti strutturati
piu' complessi si intende il tasso minimo garantito, composto fino  a
scadenza. In caso di presenza di clausola floor, il limite minimo  va
considerato come componente garantita; 
        b) componente variabile, pari al rendimento  effettivo  annuo
dei titoli, al netto dell'eventuale componente garantita indicata nel
precedente punto, calcolato in corrispondenza del valore assunto  dai
parametri di riferimento al momento  dell'emissione,  ipotizzando  la
loro costanza nel tempo. 
    Costo della Raccolta relativo all'emissione: 
      costo   teorico   percentuale   su   base    annua    sostenuto
dall'emittente, calcolato sulla base del netto  ricavo,  detratte  le
commissioni e tenuto conto del costo dell'eventuale copertura. 
    Nel caso in cui il costo della  raccolta  sia  determinato  sulla
base di un tasso fisso, si intende il costo percentuale totale. 
    Nel caso in cui il costo della  raccolta  sia  determinato  sulla
base  di  un  tasso  variabile,  si  intende  lo  spread  (in   punti
percentuali) rispetto al tasso Euribor 3m anche nel caso  in  cui  il
parametro di indicizzazione del tasso variabile sia diverso dal tasso
Euribor 3m. 
 
            Sezione 3 - Strumenti Finanziari Strutturati 
 
    I campi di questa Sezione vanno compilati soltanto  nel  caso  in
cui si tratti di strumenti finanziari strutturati  (vedi  «Componente
Derivativa»). 
    Opzionalita' di base: 
      tipologia di derivato inclusa nello strumento  finanziario.  In
particolare va segnalato se si tratti di un  derivato  con  un  unico
sottostante  o  con  almeno  due  sottostanti  e  se  il  payoff  sia
determinato  dal   valore   del/dei   sottostante/i   ad   una   data
predeterminata (ad esempio: a scadenza) oppure sia path dependent. 
    Tipo esercizio del Derivato: 
      tipologia di esercizio della componente derivativa (call, put o
altro). 
    Leva del Titolo: (14) 
      Tipologia di leva del derivato (rialzista, ribassista o altro). 
    Inoltre, sia per i titoli a leva fissa  che  per  quelli  a  leva
dinamica, vanno indicate con il relativo segno: 
      a) leva massima: rapporto massimo tra il rendimento del  titolo
e il rendimento del sottostante; 
      b) leva minima: rapporto minimo tra il rendimento del titolo  e
il rendimento del sottostante; 
    Nel caso di titoli il cui valore dipende dall'andamento  di  piu'
sottostanti, va considerata la leva massima  e  minima  tra  tutti  i
sottostanti. Nel caso in cui lo strumento replica un indice  a  leva,
va indicata la leva rispetto all'indice di  mercato  di  riferimento,
non necessariamente a leva. 
    Si  deve  inoltre  segnalare  la  base  di  calcolo  della   leva
(giornaliera, mensile o altro). 
 
         Sezione 4 - Informazioni di carattere quantitativo 
 
    Numero di Certificati in Circolazione (15) : 
      numero di certificati in circolazione alla fine  del  trimestre
di riferimento. 
    Prezzo di negoziazione: (16) 
      prezzo di negoziazione alla fine del trimestre  di  riferimento
in unita' di valuta di negoziazione. Se il  titolo  e'  negoziato  su
piu' mercati o MTF indicare il piu' significativo. Per gli  strumenti
non quotati,  indicare  il  prezzo  relativo  all'ultima  transazione
conosciuta. 
    Importo Collocato o Sottoscritto: (17) 
      importo   collocato   o   sottoscritto   alla   chiusura    del
collocamento, ripartito tra i diversi sottoscrittori. 
    1) In Italia: 
      a) amministrazioni pubbliche (+  organismi  internazionali  per
l'estero); 
      b) banche; 
      c) rimanente settore finanziario (inclusi gli ausiliari); 
      d) societa' non finanziarie; 
      e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie. 
    2) All'estero (solo per emittenti e capogruppo): 
      a) amministrazioni pubbliche (+  organismi  internazionali  per
l'estero); 
      b) banche; 
      c) rimanente settore finanziario (ivi inclusi gli ausiliari); 
      d) societa' non finanziarie; 
      e) famiglie ed enti al servizio delle famiglie. 
    Per  maggiori  dettagli  si  rimanda  alle  istruzioni   per   la
compilazione dei messaggi. 
    La segnalazione dell'importo collocato non deve essere effettuata
in relazione ai titoli emessi  o  offerti  da  banche  italiane,  che
effettuano analoga segnalazione ai sensi delle Circ. n. 154 e n. 272. 
    Ammontare dei Rimborsi anticipati (18) : 
      importo   dei   rimborsi   anticipati   intervenuti   o   degli
annullamenti a seguito di riacquisto da parte dell'emittente (19) . 
    Ammontare delle Cedole (facoltativo): 
      tasso  annuo  e  tasso  periodale  della  cedola   corrisposta,
espressi in percentuale rispetto al valore nominale. 
 
(1) Art. 129 del TUB, come  sostituito  dall'art.  1,  comma  7,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. 
 
(2) Le operazioni effettuate da soggetti non  residenti  appartenenti
    al gruppo vengono  segnalate  dal  soggetto  vigilato  capogruppo
    residente (cfr. il successivo terzo alinea e il punto b) del par.
    2.1). 
 
 
(3)  Qualora  le  segnalazioni  relative  ad  un  medesimo  strumento
finanziario siano dovute da piu' soggetti  che  collocano  in  Italia
facenti  parte  di  un  consorzio/sindacato   di   collocamento,   e'
necessario procedere nel  modo  seguente:  le  informazioni  relative
all'anagrafica dei titoli disponibili alla data di emissione verranno
fornite  dal   membro   del   consorzio/sindacato   di   collocamento
responsabile  del   regolamento   dello   strumento   nei   confronti
dell'emittente.  Ciascuno  dei  membri  del  consorzio/sindacato   di
collocamento sara' tenuto  a  segnalare  per  proprio  conto  i  dati
relativi all'ammontare collocato  in  Italia,  con  riferimento  alla
quota di sua competenza. Ove sia presente una struttura «pot  system»
(in tale struttura affluiscono in un book  centrale  tutti  o  alcuni
degli ordini raccolti da ciascun componente  del  consorzio/sindacato
di collocamento), la segnalazione sara'  effettuata  dal  membro  del
sindacato  di  collocamento  responsabile  del  regolamento  e  della
consegna dei 
    titoli al momento dell'emissione degli stessi (lead manager). 
 
(4) Pertanto: entro il 20 gennaio vanno segnalati i dati riferiti  al
    31 dicembre; entro il 20 aprile vanno segnalati i  dati  riferiti
    al 31 marzo; entro il 20 luglio vanno segnalati i  dati  riferiti
    al 30 giugno; entro il 20 ottobre vanno segnalati i dati riferiti
    al 30 settembre. 
 
 
(5) Le informazioni di cui al punto b.2  non  devono  essere  inviate
dalle banche italiane, gia' tenute ad analoga segnalazione per 
    gli strumenti finanziari emessi (cfr. Circ. n. 154 e n. 272). 
 
(6) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da  covered
warrants, certificates, ETC e ETN. 
 
(7) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da  covered
warrants, certificates, ETC e ETN. 
 
(8) Da indicare solo per i titoli a tasso fisso. 
 
(9) Da indicare solo per i titoli a tasso variabile. 
 
(10) Da indicare solo per gli strumenti finanziari strutturati  (vedi
«COMPONENTE DERIVATIVA»). 
 
(11) Da indicare solo per i  titoli  a  tasso  variabile  e  per  gli
strumenti finanziari strutturati. 
 
(12) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered
warrants, certificates, ETC e ETN. 
 
(13) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered
warrants, certificates, ETC e ETN. 
 
(14) Da indicare solo per certificates, ETC e ETN. 
 
(15) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN. 
 
(16) Da indicare solo per covered warrants, certificates, ETC e ETN. 
 
(17) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da covered
warrants, certificates, ETC e ETN. 
 
(18) Da indicare solo per gli strumenti finanziari diversi da 
     covered warrants, certificates, ETC e ETN. 
 
(19) La segnalazione dell'ammontare dei rimborsi anticipati non  deve
     essere effettuata in relazione ai titoli  emessi  o  offerti  da
     banche italiane, che effettuano analoga  segnalazione  ai  sensi
     delle Circ. n. 154 e n. 272.