Art. 3 Il Comitato di gestione ed i sottocomitati 1. E' istituito il Comitato di gestione per il portale «Normattiva», presieduto dal Capo del DAGL o da un suo delegato e composto da 4 rappresentanti per ciascuna delle seguenti istituzioni: Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e Camera dei deputati. Ai suoi lavori possono partecipare rappresentanti della Corte di cassazione, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome nonche' dell'Agenzia per l'Italia digitale. 2. Il Comitato di gestione: a) redige il programma e lo schema di convenzione di cui all'articolo 4 con l'indicazione delle specifiche attivita' da realizzare e della relativa tempistica; b) definisce le modalita' con le quali i testi storici degli atti pubblicati nel portale «Normattiva» gli aggiornamenti di vigenza degli stessi e i relativi metadati sono resi disponibili per il riuso pubblico e gratuito in formati standard aperti in aderenza alla normativa vigente; c) individua una o piu' licenze motivate per il riuso gratuito e il pubblico accesso a tutti i dati di cui al comma 2, lettera b); d) valuta i risultati ottenuti e approva i verbali di verifica delle attivita' svolte in attuazione del programma e della convenzione, con le cadenze ivi indicate; e) propone al Capo del DAGL ed ai Segretari generali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati eventuali modifiche e aggiornamenti del programma e della convenzione, anche all'esito delle verifiche effettuate; f) predispone schemi di convenzioni di cui all'articolo 2 comma 2, lett. a) n. 2. con definizione delle relative modalita' attuative. 3. Il Comitato di gestione e' integrato da non oltre 4 rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome quando si trattano temi connessi con la convergenza delle banche dati delle leggi regionali nel portale -«Normattiva», anche nell'ambito del programma di cui all'articolo 4. 4. Per lo svolgimento di attivita' istruttorie il Comitato puo' istituire sottocomitati ai quali possono partecipare altri soggetti istituzionali, nonche' enti universitari e di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Per tutte le attivita' di cui al presente articolo il Comitato si avvale, attraverso il DAGL, della collaborazione dell'Agenzia per l'Italia digitale.