Art. 3 
             Il Comitato di gestione ed i sottocomitati 
 
  1.  E'  istituito  il  Comitato  di   gestione   per   il   portale
«Normattiva», presieduto dal Capo del DAGL o da  un  suo  delegato  e
composto da 4 rappresentanti per ciascuna delle seguenti istituzioni:
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  Senato  della  Repubblica  e
Camera   dei   deputati.   Ai   suoi   lavori   possono   partecipare
rappresentanti della Corte di cassazione, dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, della Conferenza dei  Presidenti  delle  Assemblee
legislative  delle  regioni  e  delle   province   autonome   nonche'
dell'Agenzia per l'Italia digitale. 
  2. Il Comitato di gestione: 
    a) redige  il  programma  e  lo  schema  di  convenzione  di  cui
all'articolo  4  con  l'indicazione  delle  specifiche  attivita'  da
realizzare e della relativa tempistica; 
    b) definisce le modalita' con le quali i testi storici degli atti
pubblicati nel portale  «Normattiva»  gli  aggiornamenti  di  vigenza
degli stessi e i relativi metadati sono resi disponibili per il riuso
pubblico e gratuito in  formati  standard  aperti  in  aderenza  alla
normativa vigente; 
    c) individua una o piu' licenze motivate per il riuso gratuito  e
il pubblico accesso a tutti i dati di cui al comma 2, lettera b); 
    d) valuta i risultati ottenuti e approva i  verbali  di  verifica
delle  attivita'  svolte  in  attuazione  del   programma   e   della
convenzione, con le cadenze ivi indicate; 
    e) propone al Capo del DAGL ed ai Segretari generali  del  Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati  eventuali  modifiche  e
aggiornamenti del programma  e  della  convenzione,  anche  all'esito
delle verifiche effettuate; 
    f) predispone schemi di convenzioni di cui all'articolo  2  comma
2, lett. a) n. 2. con definizione delle relative modalita' attuative. 
  3.  Il  Comitato  di  gestione  e'  integrato  da   non   oltre   4
rappresentanti  della  Conferenza  dei  Presidenti  delle   Assemblee
legislative  delle  regioni  e  delle  province  autonome  quando  si
trattano temi connessi con la convergenza  delle  banche  dati  delle
leggi regionali nel  portale  -«Normattiva»,  anche  nell'ambito  del
programma di cui all'articolo 4. 
  4. Per lo svolgimento di attivita'  istruttorie  il  Comitato  puo'
istituire sottocomitati ai quali possono partecipare  altri  soggetti
istituzionali, nonche' enti universitari e di ricerca, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Per tutte le attivita' di cui al presente articolo  il  Comitato
si avvale, attraverso il DAGL, della collaborazione dell'Agenzia  per
l'Italia digitale.