Art. 10. Accesso alla dirigenza 1. L'Agenzia prevede posizioni di responsabilita', coordinamento e controllo di livello dirigenziale in linea con una data struttura organizzativa. L'insieme delle posizioni organizzative costituisce la mappatura delle posizioni effettuata sulla base di criteri di competenza, complessita' e impatto. 2. L'accesso alla dirigenza e' previsto in caso di disponibilita' di posizioni vacanti di livello dirigenziale e avviene tramite procedure selettive rivolte prioritariamente all'interno e, in via residuale, attraverso ricerca e selezione all'esterno dell'Agenzia. 3. La procedura selettiva interna prevede l'analisi della popolazione, in via prioritaria, di dirigenti, e poi dei quadri piu' qualificati, per l'individuazione di una rosa di candidati selezionati in base alla corrispondenza fra competenze professionali, tecnico specialistiche e manageriali, con le competenze richieste per la posizione da ricoprire. L'esame della qualificata selezione di nominativi e' effettuata, anche eventualmente avvalendosi di strumenti e metodologie acquisite dall'esterno, da una commissione interna composta da esperti di risorse umane e da esperti delle materie tecniche contenuto della posizione dirigenziale. L'esito della commissione viene proposto al direttore dell'Agenzia per la valutazione finale. 4. Per la copertura delle posizioni tramite personale interno viene seguito un criterio di crescita manageriale graduale favorendo i percorsi di sviluppo orizzontale e verticale in ottica di accrescimento del valore per le persone e per l'ente. 5. La procedura selettiva esterna viene effettuata secondo principi e modalita' analoghi a quelli previsti per il personale non dirigente di cui al successivo art. 11.