Art. 10. 
 
 
                       Accesso alla dirigenza 
 
    1. L'Agenzia prevede posizioni di responsabilita',  coordinamento
e controllo di livello dirigenziale in linea con una  data  struttura
organizzativa. L'insieme delle posizioni organizzative costituisce la
mappatura  delle  posizioni  effettuata  sulla  base  di  criteri  di
competenza, complessita' e impatto. 
    2. L'accesso alla dirigenza e' previsto in caso di disponibilita'
di posizioni  vacanti  di  livello  dirigenziale  e  avviene  tramite
procedure selettive rivolte prioritariamente all'interno  e,  in  via
residuale, attraverso ricerca e selezione all'esterno dell'Agenzia. 
    3.  La  procedura  selettiva  interna  prevede  l'analisi   della
popolazione, in via prioritaria, di dirigenti, e poi dei quadri  piu'
qualificati,  per  l'individuazione  di   una   rosa   di   candidati
selezionati in base alla corrispondenza fra competenze professionali,
tecnico specialistiche e manageriali, con le competenze richieste per
la posizione da ricoprire. L'esame  della  qualificata  selezione  di
nominativi  e'  effettuata,  anche   eventualmente   avvalendosi   di
strumenti e metodologie acquisite dall'esterno,  da  una  commissione
interna composta da esperti di  risorse  umane  e  da  esperti  delle
materie tecniche  contenuto  della  posizione  dirigenziale.  L'esito
della commissione viene proposto al  direttore  dell'Agenzia  per  la
valutazione finale. 
    4. Per la copertura delle  posizioni  tramite  personale  interno
viene seguito un criterio di crescita manageriale graduale  favorendo
i  percorsi  di  sviluppo  orizzontale  e  verticale  in  ottica   di
accrescimento del valore per le persone e per l'ente. 
    5.  La  procedura  selettiva  esterna  viene  effettuata  secondo
principi e modalita' analoghi a quelli previsti per il personale  non
dirigente di cui al successivo art. 11.