Art. 14. Valutazione del personale 1. Nell'ambito delle politiche di gestione e sviluppo del personale, l'Agenzia adotta un sistema di gestione e valutazione delle prestazioni per ogni dipendente dell'Agenzia. Stabilisce, a inizio anno, obiettivi personalizzati finalizzati ad orientare il comportamento e le attivita' e a favorire lo sviluppo professionale. Il raggiungimento di detti obiettivi e' annualmente consuntivato ed e' oggetto di verifica tra capo e collaboratore finalizzato a fornire puntuali elementi di valutazione e indicazioni per lo sviluppo del dipendente. Il sistema di gestione e valutazione delle prestazioni del personale e' lo strumento atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita', quantita' e redditivita' fissati dal vertice dell'Agenzia in relazione ai risultati attesi. 2. L'Agenzia effettua periodicamente, sul personale di particolare interesse per l'Ente, una valutazione del potenziale mirante a identificare il personale in possesso dei requisiti per poter essere inserito in particolari programmi di sviluppo.