Art. 14. 
 
 
                      Valutazione del personale 
 
    1.  Nell'ambito  delle  politiche  di  gestione  e  sviluppo  del
personale, l'Agenzia adotta un  sistema  di  gestione  e  valutazione
delle prestazioni per ogni  dipendente  dell'Agenzia.  Stabilisce,  a
inizio anno, obiettivi personalizzati  finalizzati  ad  orientare  il
comportamento e le attivita' e a favorire lo sviluppo  professionale.
Il raggiungimento di detti obiettivi e' annualmente  consuntivato  ed
e' oggetto di verifica tra capo e collaboratore finalizzato a fornire
puntuali elementi di valutazione e indicazioni per  lo  sviluppo  del
dipendente. Il sistema di gestione e  valutazione  delle  prestazioni
del personale e' lo strumento  atto  a  garantire  il  raggiungimento
degli obiettivi di qualita', quantita'  e  redditivita'  fissati  dal
vertice dell'Agenzia in relazione ai risultati attesi. 
    2.  L'Agenzia   effettua   periodicamente,   sul   personale   di
particolare interesse per  l'Ente,  una  valutazione  del  potenziale
mirante a identificare il personale in  possesso  dei  requisiti  per
poter essere inserito in particolari programmi di sviluppo.