Art. 15. 
 
 
 Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale 
 
    1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed  interessi,  ove
si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile,
penale o amministrativa-contabile nei confronti del  dipendente,  per
fatti   o   atti   compiuti   nell'espletamento   del   servizio    e
nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su
sua richiesta e previo parere  di  congruita'  dell'Avvocatura  dello
Stato, il pagamento e, tenuto conto della sua  situazione  economica,
eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non
sussista conflitto di interesse. 
    2. In caso di condanna con  sentenza  passata  in  giudicato,  di
intervenuta  prescrizione  del  reato   ascritto   o   di   beneficio
dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi  dell'art.  444  e
seguenti del  codice  di  procedura  penale,  l'Agenzia  richiede  al
dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli
oneri di difesa. 
    3.  L'Agenzia  provvede  a  tutelare  il  personale  che   svolge
attivita' ad  alto  rischio  professionale  mediante  la  stipula  di
appositi  contratti  assicurativi  per  la   responsabilita'   civile
derivante da danni patrimoniali  cagionati  involontariamente  (colpa
lieve) a terzi nello  svolgimento  delle  proprie  funzioni,  nonche'
mediante la stipula di appositi contratti assicurativi in  favore  di
tutti i dipendenti per la copertura delle  spese  di  giudizio  e  di
difesa per fatti non dolosi e non riconducibili a colpa grave.