Art. 15. Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale 1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato, il pagamento e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse. 2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato, di intervenuta prescrizione del reato ascritto o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia richiede al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa. 3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attivita' ad alto rischio professionale mediante la stipula di appositi contratti assicurativi per la responsabilita' civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente (colpa lieve) a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonche' mediante la stipula di appositi contratti assicurativi in favore di tutti i dipendenti per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi e non riconducibili a colpa grave.