Art. 17. Vendita, locazioni e concessioni beni immobili di proprieta' dello Stato 1. L'Agenzia procede all'alienazione di immobili di proprieta' dello Stato secondo le procedure e le modalita' anche telematiche previste dalle leggi e dai regolamenti interni. Fatte salve speciali disposizioni, la normativa ordinaria di riferimento e' recata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi 436, 437 e 438 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'Agenzia del demanio, fatte salve speciali disposizioni, procede alla locazione e concessione di immobili di proprieta' dello Stato secondo le procedure, le modalita' e i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005. 3. Procedure e modalita' operative per l'alienazione, la locazione e concessione di immobili di proprieta' dello Stato sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, dal sistema interno di regolamenti, procedure e disposizioni in vigore.