Art. 17. 
 
 
Vendita, locazioni e concessioni beni immobili  di  proprieta'  dello
                                Stato 
 
    1. L'Agenzia procede all'alienazione di  immobili  di  proprieta'
dello Stato secondo le procedure e  le  modalita'  anche  telematiche
previste dalle leggi e dai regolamenti interni. Fatte salve  speciali
disposizioni, la normativa ordinaria di riferimento e'  recata  dalle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 436, 437 e 438 della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e integrazioni. 
    2. L'Agenzia del  demanio,  fatte  salve  speciali  disposizioni,
procede alla locazione e concessione di immobili di proprieta'  dello
Stato secondo le procedure, le modalita' e i  criteri  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005. 
    3.  Procedure  e  modalita'  operative  per   l'alienazione,   la
locazione e concessione di immobili di proprieta'  dello  Stato  sono
disciplinate, per  quanto  non  previsto  dalla  legge,  dal  sistema
interno di regolamenti, procedure e disposizioni in vigore.