Art. 18. 
 
 
       Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa 
 
    1. I contratti stipulati in forma  pubblica  amministrativa  sono
ricevuti da un funzionario  dell'Agenzia  designato  quale  ufficiale
rogante. 
    2. L'ufficiale  rogante  e'  tenuto  all'osservanza  delle  norme
prescritte per gli atti notarili, ove applicabili.