Art. 19. Commissione di congruita' 1. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia del demanio e' collocata la Commissione per la verifica di congruita' delle valutazioni tecnico-economico-estimative con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprieta' dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di Amministrazioni dello Stato nonche' per locazioni passive, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che opera secondo le modalita' previste dalla legge. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia e' definita la composizione dell'organismo ed il relativo modello di funzionamento, ivi comprese le soglie per l'intervento della Commissione. Con delibera del Comitato di gestione e' nominato, su proposta del direttore dell'Agenzia, il Presidente - Dirigente dipendente dell'Agenzia in possesso di comprovata professionalita' tecnica. La carica di Presidente ha durata triennale e non puo' essere rinnovata. I membri della Commissione, che durano in carica tre anni, sono nominati dal direttore dell'Agenzia ed operano secondo il principio della rotazione degli incarichi. La loro nomina e' effettuata in maniera temporalmente disgiunta rispetto a quella del Presidente in modo da assicurare continuita' all'operativita' della Commissione.