Art. 19. 
 
 
                      Commissione di congruita' 
 
    1. Alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia del demanio
e' collocata la Commissione  per  la  verifica  di  congruita'  delle
valutazioni tecnico-economico-estimative con riferimento  a  vendite,
permute, locazioni e concessioni  di  immobili  di  proprieta'  dello
Stato e ad  acquisti  di  immobili  per  soddisfare  le  esigenze  di
Amministrazioni dello Stato nonche' per  locazioni  passive,  secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, che opera secondo le modalita' previste dalla legge. 
    2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  e'  definita  la
composizione dell'organismo ed il relativo modello di  funzionamento,
ivi comprese  le  soglie  per  l'intervento  della  Commissione.  Con
delibera del Comitato  di  gestione  e'  nominato,  su  proposta  del
direttore  dell'Agenzia,  il  Presidente   -   Dirigente   dipendente
dell'Agenzia in possesso di comprovata professionalita'  tecnica.  La
carica di Presidente ha durata triennale e non puo' essere rinnovata.
I membri della Commissione, che  durano  in  carica  tre  anni,  sono
nominati dal direttore dell'Agenzia ed operano secondo  il  principio
della rotazione degli incarichi. La  loro  nomina  e'  effettuata  in
maniera temporalmente disgiunta rispetto a quella del  Presidente  in
modo da assicurare continuita' all'operativita' della Commissione.