Art. 33. Impegni di spesa pluriennali 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 300/1999, l'assunzione di impegni di spesa i cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale, ed e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilita', dell'utilita', della convenienza e dell'economicita'. 2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione. 3. Qualora l'obbligazione determini a valere sugli esercizi successivi al primo un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione del direttore dell'Agenzia. 4. Per quelle spese che, per loro natura, maturino in misura proporzionale al progredire dell'esercizio, l'autorizzazione del direttore dell'Agenzia e' richiesta solo nel caso in cui il costo previsto per ciascuno degli esercizi successivi sia maggiore di quello previsto per il primo esercizio ragguagliato a dodici mesi. 5. Qualunque obbligazione di spesa con effetto economico su piu' di tre esercizi deve essere autorizzata dal direttore dell'Agenzia.