Art. 33. 
 
 
                    Impegni di spesa pluriennali 
 
    1. Fermo restando quanto stabilito dall'art.  70,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 300/1999, l'assunzione di impegni di  spesa  i
cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi deve  essere
coerente  con  i  documenti  di  pianificazione  pluriennale,  ed  e'
subordinata   alla   verifica   della   sussistenza   dei   requisiti
dell'indispensabilita',   dell'utilita',    della    convenienza    e
dell'economicita'. 
    2. Dei suddetti requisiti deve essere  esplicitamente  dato  atto
dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione. 
    3. Qualora  l'obbligazione  determini  a  valere  sugli  esercizi
successivi al primo un costo superiore a quello previsto per il primo
esercizio, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione del
direttore dell'Agenzia. 
    4. Per quelle spese che, per  loro  natura,  maturino  in  misura
proporzionale  al  progredire  dell'esercizio,  l'autorizzazione  del
direttore dell'Agenzia e' richiesta solo nel caso  in  cui  il  costo
previsto per ciascuno  degli  esercizi  successivi  sia  maggiore  di
quello previsto per il primo esercizio ragguagliato a dodici mesi. 
    5. Qualunque obbligazione di spesa con effetto economico su  piu'
di tre esercizi deve essere autorizzata dal direttore dell'Agenzia.