Art. 4. Struttura organizzativa 1. Sono organi dell'Agenzia il direttore dell'Agenzia, il Comitato di gestione e il Collegio dei revisori dei conti che esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 2. L'Agenzia si articola in strutture centrali con funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e in strutture territoriali dotate di autonomia operativa. 3. Il presente regolamento individua le strutture a livello centrale e territoriale e definisce i relativi ambiti generali di competenza. 4. In coerenza con l'assetto e le mission delle strutture centrali e territoriali, l'organizzazione interna, le competenze ed i poteri sono stabiliti con atto del direttore, previa delibera del Comitato di gestione. 5. Le nomine dei dirigenti apicali dell'Agenzia, ossia primi riporti del vertice responsabili di strutture complesse, sono deliberati dal Comitato di gestione. 6. I direttori delle strutture centrali e territoriali possono designare un dirigente, o un quadro, ove consentito, in possesso delle necessarie competenze professionali, al fine di compiere gli atti di ordinaria amministrazione in caso di loro assenza o impedimento temporaneo. 7. Le variazioni organizzative, escluso l'assetto delle strutture centrali di vertice, rese necessarie dall'evoluzione del contesto in cui opera l'Agenzia sono definite con atto del direttore, previa delibera del Comitato di gestione.