Art. 4. 
 
 
                       Struttura organizzativa 
 
    1.  Sono  organi  dell'Agenzia  il  direttore  dell'Agenzia,   il
Comitato di gestione  e  il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  che
esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 
    2. L'Agenzia si articola in strutture centrali  con  funzioni  di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e  in  strutture
territoriali dotate di autonomia operativa. 
    3. Il presente  regolamento  individua  le  strutture  a  livello
centrale e territoriale e definisce i  relativi  ambiti  generali  di
competenza. 
    4. In  coerenza  con  l'assetto  e  le  mission  delle  strutture
centrali e territoriali, l'organizzazione interna, le competenze ed i
poteri sono stabiliti con atto del  direttore,  previa  delibera  del
Comitato di gestione. 
    5. Le nomine dei  dirigenti  apicali  dell'Agenzia,  ossia  primi
riporti  del  vertice  responsabili  di  strutture  complesse,   sono
deliberati dal Comitato di gestione. 
    6. I direttori delle strutture centrali  e  territoriali  possono
designare un dirigente, o un  quadro,  ove  consentito,  in  possesso
delle necessarie competenze professionali, al fine  di  compiere  gli
atti  di  ordinaria  amministrazione  in  caso  di  loro  assenza   o
impedimento temporaneo. 
    7. Le variazioni organizzative, escluso l'assetto delle strutture
centrali di vertice, rese necessarie dall'evoluzione del contesto  in
cui opera l'Agenzia sono definite  con  atto  del  direttore,  previa
delibera del Comitato di gestione.