Art. 7. Sistema di controllo interno 1. Il sistema di controllo interno e' l'insieme coordinato e integrato dei sistemi diretti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi, l'utilizzo efficiente e consapevole delle risorse umane, economiche, strumentali e tecnologiche, la salvaguardia del patrimonio, l'affidabilita' delle informazioni, nel pieno rispetto della normativa in essere e delle disposizioni interne. 2. Il controllo interno sulla correttezza delle attivita' e sul regolare rispetto delle disposizioni contabili e amministrative e' assicurato: da ciascuna struttura centrale e territoriale nell'ambito delle proprie e specifiche competenze; dal Collegio dei revisori dei conti con riferimento a quanto previsto dall'art. 2403 del codice civile; dall'Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, che e' responsabile della corretta attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Agenzia in relazione alla responsabilita' amministrativa. L'organismo riporta periodicamente i risultati della propria attivita' al Comitato di gestione, al direttore dell'Agenzia e al Collegio dei revisori dei conti con le modalita' specificate nel modello organizzativo; dal responsabile della trasparenza e dal responsabile della prevenzione della corruzione che lo esercitano nei termini e secondo le modalita' previste dalla legge n. 190/2012 e dal decreto legislativo n. 33/2013, nonche' secondo le indicazioni recate dalle determine assunte dall'Autorita' nazionale anticorruzione; da internal audit, che attraverso l'esecuzione degli interventi di audit e dei controlli di conformita', assicura una valutazione indipendente ed obiettiva sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, finalizzata a fornire al vertice una ragionevole assicurazione sul raggiungimento efficace ed efficiente degli obiettivi perseguiti dall'Agenzia, in coerenza con quanto previsto dal proprio mandato deliberato dal Comitato di gestione; dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili che lo esercita con le modalita' e le procedure di cui al regolamento approvato dal Comitato di gestione; dal direttore risorse e dai responsabili delle strutture territoriali, a cui e' attribuito il ruolo di datore di lavoro, in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e la gestione e il trattamento dei dati informatici, rispettivamente per la sede di Direzione generale e per le sedi territoriali; dai responsabili del trattamento dei dati personali nominati dal direttore dell'Agenzia nonche' dagli incaricati al trattamento designati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali; dal dirigente responsabile della comunicazione esterna per i contenuti del sito aziendale; dalla Segreteria di sicurezza operante presso la Direzione servizi al patrimonio presieduta da un dirigente per la custodia dei documenti secretati; dalla societa' di revisione in materia di revisione legale dei conti secondo le modalita' descritte nell'art. 24 del presente Regolamento di amministrazione e contabilita'.