Art. 8. 
 
 
                         Relazioni sindacali 
 
    1. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative il contratto collettivo di lavoro  per  il  personale
dipendente non dirigente ed aderisce, per il personale dirigente,  al
contratto collettivo nazionale delle aziende produttrici  di  beni  e
servizi. 
    2. Le  regole  delle  relazioni  sindacali  tra  l'Agenzia  e  le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  sono  definite
nel rispetto del contratto collettivo e delle norme di legge.