Art. 8. Relazioni sindacali 1. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente non dirigente ed aderisce, per il personale dirigente, al contratto collettivo nazionale delle aziende produttrici di beni e servizi. 2. Le regole delle relazioni sindacali tra l'Agenzia e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono definite nel rispetto del contratto collettivo e delle norme di legge.