Art. 11 
 
 
                     Condizioni per l'esenzione 
 
  1. Agli aiuti concessi secondo il presente decreto, si applicano le
soglie di notifica indicate nell'art. 4,  paragrafo  1,  lettera  i),
aiuti alla ricerca e sviluppo e lettera m), aiuti  per  l'innovazione
dei processi e dell'organizzazione, del Regolamento (UE) n. 651/2014.