Art. 11 Condizioni per l'esenzione 1. Agli aiuti concessi secondo il presente decreto, si applicano le soglie di notifica indicate nell'art. 4, paragrafo 1, lettera i), aiuti alla ricerca e sviluppo e lettera m), aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione, del Regolamento (UE) n. 651/2014.