Art. 12 Dotazione finanziaria 1. La dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 357, della legge n. 190 del 2014 e' impiegata al 90 per cento per i progetti di cui all'articolo1, comma 1 ed il restante 10 per cento e' impiegato per i progetti di cui all'art. 1, comma 2. 2. Le dotazioni finanziarie provenienti da aiuti eventualmente non erogati, revocati o provenienti da stanziamenti aggiuntivi, possono essere utilizzate per domande presentate e non approvate per indisponibilita' di bilancio, purche' i relativi progetti non siano conclusi. 3. A completamento della procedura, in caso di residua disponibilita' finanziaria, la Direzione generale puo' riaprire i termini, per la presentazione di nuovi progetti, procedendo secondo gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto, lo stesso e' trasmesso alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 11, lettera a), del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Roma, 10 giugno 2015 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2015 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2518