Art. 12 
 
 
                        Dotazione finanziaria 
 
  1. La dotazione finanziaria di cui all'art.  1,  comma  357,  della
legge n. 190 del 2014 e' impiegata al 90 per cento per i progetti  di
cui all'articolo1, comma 1 ed il restante 10 per cento  e'  impiegato
per i progetti di cui all'art. 1, comma 2. 
  2. Le dotazioni finanziarie provenienti da aiuti eventualmente  non
erogati, revocati o provenienti da stanziamenti  aggiuntivi,  possono
essere  utilizzate  per  domande  presentate  e  non  approvate   per
indisponibilita' di bilancio, purche' i relativi progetti  non  siano
conclusi. 
  3.  A  completamento  della   procedura,   in   caso   di   residua
disponibilita' finanziaria, la Direzione  generale  puo'  riaprire  i
termini, per la presentazione di nuovi progetti,  procedendo  secondo
gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  Entro venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore del  presente
decreto, lo stesso e' trasmesso alla Commissione  europea,  ai  sensi
dell'art. 11, lettera a), del Regolamento generale di esenzione  (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
    Roma, 10 giugno 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2015 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2518