Art. 4 Costi ammissibili 1. I costi ammissibili comprendono i costi sostenuti nella misura in cui siano direttamente ed esclusivamente connessi al progetto di ricerca, sviluppo e innovazione. 2. I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati ad una specifica categoria di ricerca tra quelle indicate all'art. 2 del presente decreto e rientrano nelle seguenti categorie: a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati; c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 3. I costi ammissibili per gli studi di fattibilita' corrispondono ai costi dello studio. 4. I costi ammissibili per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono: a) spese di personale; b) costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; c) costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 5. Gli aiuti alle grandi imprese per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata e se le Piccole medie Imprese (PMI) coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili.