Art. 4 
 
 
                          Costi ammissibili 
 
  1. I costi ammissibili comprendono i costi sostenuti  nella  misura
in cui siano direttamente ed esclusivamente connessi al  progetto  di
ricerca, sviluppo e innovazione. 
  2. I costi ammissibili per i progetti di ricerca  e  sviluppo  sono
imputati ad una specifica categoria di ricerca  tra  quelle  indicate
all'art. 2 del presente decreto e rientrano nelle seguenti categorie: 
    a) spese di personale: ricercatori,  tecnici  e  altro  personale
ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; 
    b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura  e
per il periodo in  cui  sono  utilizzati  per  il  progetto.  Se  gli
strumenti e le attrezzature non sono utilizzati  per  tutto  il  loro
ciclo  di  vita  per  il  progetto,  sono   considerati   ammissibili
unicamente i costi di ammortamento  corrispondenti  alla  durata  del
progetto,   calcolati   secondo   principi   contabili   generalmente
accettati; 
    c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i  brevetti
acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle  normali
condizioni di mercato, nonche' costi per i servizi  di  consulenza  e
servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; 
    d) spese generali  supplementari  e  altri  costi  di  esercizio,
compresi i  costi  dei  materiali,  delle  forniture  e  di  prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto. 
  3. I costi ammissibili per gli studi di fattibilita'  corrispondono
ai costi dello studio. 
  4. I costi ammissibili per i progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione sono: 
    a) spese di personale; 
    b) costi relativi  a  strumentazione,  attrezzature,  immobili  e
terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati  per  il
progetto; 
    c) costi della  ricerca  contrattuale,  delle  competenze  e  dei
brevetti acquisiti o  ottenuti  in  licenza  da  fonti  esterne  alle
normali condizioni di mercato; 
    d) spese generali  supplementari  e  altri  costi  di  esercizio,
compresi i  costi  dei  materiali,  delle  forniture  e  di  prodotti
analoghi, direttamente imputabili al progetto. 
  5. Gli aiuti alle grandi imprese per i progetti di innovazione  dei
processi e dell'organizzazione  sono  compatibili  soltanto  se  tali
imprese   collaborano   effettivamente   con   le   PMI   nell'ambito
dell'attivita' sovvenzionata e se  le  Piccole  medie  Imprese  (PMI)
coinvolte sostengono almeno il 30 per  cento  del  totale  dei  costi
ammissibili.