Art. 5 Intensita' di aiuto 1. L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario non supera: a) il 100 per cento dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; b) il 50 per cento dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; d) il 50 per cento dei costi ammissibili per studi di fattibilita'; e) il 15 per cento dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50 per cento dei costi ammissibili per le PMI per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione. 2. L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale puo' essere aumentata fino a una intensita' massima dell'80 per cento dei costi ammissibili come segue: a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese; b) di 15 punti percentuali se e' soddisfatta una delle seguenti condizioni: 1. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una e' una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'Accordo SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu' del 70 per cento dei costi ammissibili; 2. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca; 3. Le intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita' possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. 4. I risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.