Art. 5 
 
 
                         Intensita' di aiuto 
 
  1. L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario non supera: 
    a) il  100  per  cento  dei  costi  ammissibili  per  la  ricerca
fondamentale; 
    b)  il  50  per  cento  dei  costi  ammissibili  per  la  ricerca
industriale; 
    c) il  25  per  cento  dei  costi  ammissibili  per  lo  sviluppo
sperimentale; 
    d)  il  50  per  cento  dei  costi  ammissibili  per   studi   di
fattibilita'; 
    e) il 15 per cento dei costi ammissibili per le grandi imprese  e
il 50 per cento dei costi ammissibili per le  PMI  per  l'innovazione
dei processi e dell'organizzazione. 
  2. L'intensita' di aiuto per la ricerca industriale e  lo  sviluppo
sperimentale puo' essere aumentata  fino  a  una  intensita'  massima
dell'80 per cento dei costi ammissibili come segue: 
    a) di 10 punti percentuali per le medie imprese  e  di  20  punti
percentuali per le piccole imprese; 
    b) di 15 punti percentuali se e' soddisfatta una  delle  seguenti
condizioni: 
      1. Il progetto prevede la collaborazione effettiva tra  imprese
di cui almeno una e' una PMI o viene realizzato in almeno  due  Stati
membri o in uno Stato membro e in una parte  contraente  dell'Accordo
SEE, e non prevede che una singola impresa sostenga da sola piu'  del
70 per cento dei costi ammissibili; 
      2.  Il  progetto  prevede  la  collaborazione   effettiva   tra
un'impresa e uno o piu' organismi di ricerca e  di  diffusione  della
conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono  almeno
il 10  per  cento  dei  costi  ammissibili  e  hanno  il  diritto  di
pubblicare i risultati della propria ricerca; 
      3. Le intensita' di aiuto per gli studi di fattibilita' possono
essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20
punti percentuali per le piccole imprese. 
      4. I risultati del progetto sono ampiamente diffusi  attraverso
conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso  o  software
open source o gratuito.