Art. 6 
 
 
                Domanda per la concessione dell'aiuto 
 
  1. L'impresa presenta domanda  per  la  concessione  dell'aiuto  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale
per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e  per  vie  d'acqua  interne,  di  seguito
direzione generale, entro e  non  oltre  sessanta  giorni  decorrenti
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le
domande pervenute oltre tale termine sono considerate inammissibili. 
  2. Ciascuna domanda deve contenere le seguenti informazioni: 
    a) nome,  ragione  sociale,  dimensioni  dell'impresa  e,  per  i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto,  il  numero
di iscrizione all'albo speciale. 
    b) descrizione del progetto; 
    c) durata e piano di realizzazione del progetto; 
    d) ubicazione del progetto; 
    e) elenco dei costi del progetto; 
    f) importo dell'aiuto finanziario richiesto per il progetto; 
  3. Alla domanda deve essere, altresi', allegata una  dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che,  riguardo  al
progetto per il quale e' richiesto l'aiuto, l'impresa non ha ricevuto
alcun contributo ne' direttamente ne' indirettamente, ovvero  per  il
tramite di fornitori di  beni  e  servizi  correlati  all'istanza  di
contributo. 
  4. La domanda di cui ai commi precedenti puo' essere presentata, ai
sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,
anche per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione gia' avviati  o
in fase di avvio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le domande devono essere trasmesse, a pena di  inammissibilita',
per posta certificata alla direzione generale.