Art. 6 Domanda per la concessione dell'aiuto 1. L'impresa presenta domanda per la concessione dell'aiuto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, di seguito direzione generale, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le domande pervenute oltre tale termine sono considerate inammissibili. 2. Ciascuna domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome, ragione sociale, dimensioni dell'impresa e, per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, il numero di iscrizione all'albo speciale. b) descrizione del progetto; c) durata e piano di realizzazione del progetto; d) ubicazione del progetto; e) elenco dei costi del progetto; f) importo dell'aiuto finanziario richiesto per il progetto; 3. Alla domanda deve essere, altresi', allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, riguardo al progetto per il quale e' richiesto l'aiuto, l'impresa non ha ricevuto alcun contributo ne' direttamente ne' indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo. 4. La domanda di cui ai commi precedenti puo' essere presentata, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione gia' avviati o in fase di avvio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Le domande devono essere trasmesse, a pena di inammissibilita', per posta certificata alla direzione generale.