Art. 7 
 
 
                      Valutazione delle istanze 
 
  1. La direzione chiede, per ciascuna domanda presentata, il  parere
della Commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del  Capo
Dipartimento n. 5 del 4 febbraio 2015. 
  2. La Commissione tecnico-scientifica verifica che  la  domanda  di
contributo e la documentazione ad essa allegata attesti  che  l'aiuto
abbia un effetto di  incentivazione  e  che  per  le  grandi  imprese
consenta il raggiungimento di uno o piu' dei seguenti risultati: 
    a)  un  aumento  significativo,  per  effetto  dell'aiuto,  della
portata del progetto; 
    b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo
totale speso dal beneficiario per il progetto; 
    c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del
progetto. 
  3. La Commissione  tecnico-scientifica  controlla  l'ammissibilita'
dei costi, rappresentati a mezzo della domanda, sulla base dei  costi
ammissibili  ai  sensi  dell'art.  4  e  nella  fase  definitiva   di
concessione del contributo. 
  4. La Commissione tecnico-scientifica accerta l'ammissibilita'  dei
costi delle istanze di aiuto relative a progetti di ricerca  sviluppo
ed innovazione in corso di realizzazione previa verifica dell'effetto
di incentivazione ai sensi del precedente comma 2. 
  5. La Commissione  tecnico-scientifica  e'  inoltre  incaricata  di
valutare eventuali modifiche in itinere del progetto, sulla  base  di
motivata istanza del beneficiario, fermo restando che non e'  ammessa
la revisione in aumento dei  costi  stimati  indicati  nella  domanda
originaria.