Art. 7 Valutazione delle istanze 1. La direzione chiede, per ciascuna domanda presentata, il parere della Commissione tecnico-scientifica istituita con decreto del Capo Dipartimento n. 5 del 4 febbraio 2015. 2. La Commissione tecnico-scientifica verifica che la domanda di contributo e la documentazione ad essa allegata attesti che l'aiuto abbia un effetto di incentivazione e che per le grandi imprese consenta il raggiungimento di uno o piu' dei seguenti risultati: a) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto; b) un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto; c) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto. 3. La Commissione tecnico-scientifica controlla l'ammissibilita' dei costi, rappresentati a mezzo della domanda, sulla base dei costi ammissibili ai sensi dell'art. 4 e nella fase definitiva di concessione del contributo. 4. La Commissione tecnico-scientifica accerta l'ammissibilita' dei costi delle istanze di aiuto relative a progetti di ricerca sviluppo ed innovazione in corso di realizzazione previa verifica dell'effetto di incentivazione ai sensi del precedente comma 2. 5. La Commissione tecnico-scientifica e' inoltre incaricata di valutare eventuali modifiche in itinere del progetto, sulla base di motivata istanza del beneficiario, fermo restando che non e' ammessa la revisione in aumento dei costi stimati indicati nella domanda originaria.