Art. 9 Erogazione dell'aiuto 1. Le imprese ammesse al contributo in via provvisoria presentano annualmente domanda di erogazione del contributo alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, corredata dalla documentazione comprovante il rispetto del piano di realizzazione del progetto, dalla dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di commercio e dalla dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. La direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne prima di procedere al erogazione del contributo delle singole rate verifica il rispetto del piano di realizzazione del progetto di cui all'art. 6, comma 2, lettera c). 3. Ad ultimazione del progetto l'impresa beneficiaria chiede la concessione definitiva del contributo presentando tutta la documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto.