Art. 9 
 
 
                        Erogazione dell'aiuto 
 
  1. Le imprese ammesse al contributo in via  provvisoria  presentano
annualmente domanda  di  erogazione  del  contributo  alla  Direzione
generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne,
corredata dalla documentazione comprovante il rispetto del  piano  di
realizzazione  del  progetto,  dalla  dichiarazione  sostitutiva   di
iscrizione alla Camera di commercio e dalla dichiarazione sostitutiva
prevista dall'art. 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159. 
  2. La direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne prima di procedere al erogazione del contributo delle
singole rate verifica il rispetto  del  piano  di  realizzazione  del
progetto di cui all'art. 6, comma 2, lettera c). 
  3. Ad ultimazione del progetto  l'impresa  beneficiaria  chiede  la
concessione  definitiva   del   contributo   presentando   tutta   la
documentazione comprovante le spese sostenute  per  la  realizzazione
del progetto.