IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Considerata l'esigenza di istituire un apposito regime di aiuto volto a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, attraverso l'agevolazione alla nascita e allo sviluppo di imprese operanti per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalita' di utilita' sociale; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina delle cooperative sociali»; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 354/1 del 28 dicembre 2013; Vista la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 14/6 del 19 gennaio 2008; Visti i commi da 354 a 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativi all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale e, in particolare: a) il comma 355, ai sensi del quale il predetto Fondo e' ripartito con delibere del CIPE, per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a legislazione vigente; b) il comma 356, che assegna al CIPE il compito, tra l'altro, di stabilire i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati, di approvare una convenzione tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, di prevedere la misura minima del tasso di interesse da applicare e di stabilire la durata massima del piano di rientro; c) il comma 357, che prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, in relazione dei singoli interventi di cui al comma 355 sopra richiamato, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca; Vista la delibera del CIPE n. 76 del 15 luglio 2005, pubblicata della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, con la quale, tra l'altro, e' fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto l'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n, 114; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; d) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto; e) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; f) «Regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; g) «Regolamento n. 1408/2013»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; h) «Regolamento n. 717/2014»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; i) «Regolamenti de minimis»: il regolamento n. 1407/2013, il regolamento n. 1408/2013 e il regolamento n. 717/2014; l) «PMI»: le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media, secondo i criteri di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; m) «grandi imprese»: imprese diverse dalle PMI; n) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; o) «imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»: imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013; p) «impresa unica»: imprese tra le quali intercorre una delle relazioni di cui all'art. 2, paragrafo 2, di ciascuno dei regolamenti de minimis.