Art. 10 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
                    e gestione del Finanziamento 
 
  1. Il finanziamento agevolato e' erogato dalla Banca  finanziatrice
in non piu' di 6 soluzioni, piu' l'ultima a  saldo,  in  relazione  a
stati  di  avanzamento  del  programma,   fatta   salva   l'eventuale
erogazione in anticipazione regolata dal contratto di  finanziamento.
L'erogazione per stati di avanzamento del programma e' disposta sulla
base della richieste presentate periodicamente da parte  dell'impresa
beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da  parte  di
quest'ultimo  delle  condizioni  di  erogabilita'.  Alla   richiesta,
l'impresa beneficiaria deve allegare idonea documentazione,  relativa
alle attivita' svolte e alle spese effettivamente sostenute,  secondo
quanto specificato con il decreto di cui al comma 3. 
  2. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a  stato  di
avanzamento lavori ai sensi del comma 1 non puo' superare il  90  per
cento delle agevolazioni concesse. Ai fini  dell'erogazione  a  saldo
del  residuo  10  per  cento,   detratto   dall'erogazione   relativa
all'ultimo  stato  di  avanzamento  e,  ove  necessario,  da   quella
precedente, l'impresa beneficiaria trasmette al  Ministero,  entro  6
mesi dalla data di ultimazione del  programma,  un  rapporto  tecnico
finale  concernente  il  programma  realizzato  e  la  documentazione
relativa alle spese complessive sostenute. Il Ministero  verifica  la
completezza della documentazione presentata  e  la  pertinenza  delle
spese al programma di investimento, dando  comunicazione  alla  Banca
finanziatrice dell'esito della valutazione  effettuata.  Ai  predetti
fini il Ministero procede a controlli e ispezioni a campione ai sensi
dell'art. 14. 
  3. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, specifica le condizioni e
le modalita' di erogazione del finanziamento agevolato,  ivi  inclusa
la documentazione da presentare a corredo della  relativa  richiesta,
nonche' i termini per l'istruttoria del Ministero e per  l'erogazione
del finanziamento da parte della Banca  finanziatrice.  Nel  rispetto
delle predetta disciplina e delle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, la convenzione di cui all'art. 8, comma  3,  individua  gli
ulteriori impegni della Banca finanziatrice e di CDP. Gli schemi  per
la richiesta di erogazione sono resi disponibili con il provvedimento
di cui all'art. 9, comma 2. 
  4. Nel caso  sia  stato  concesso,  in  aggiunta  al  finanziamento
agevolato, il contributo di cui all'art.  6,  comma  4,  l'erogazione
dello  stesso  e'  effettuata  dal  Ministero,   con   le   modalita'
individuate dal decreto di cui all'art. 8, comma 2. 
  5. La  gestione  del  finanziamento  agevolato,  ivi  compresi  gli
adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al  pagamento
degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del
contratto di finanziamento, e' effettuata dalla Banca  finanziatrice,
secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'art. 8, comma 1,
e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.