Art. 10 Erogazione delle agevolazioni e gestione del Finanziamento 1. Il finanziamento agevolato e' erogato dalla Banca finanziatrice in non piu' di 6 soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del programma, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento. L'erogazione per stati di avanzamento del programma e' disposta sulla base della richieste presentate periodicamente da parte dell'impresa beneficiaria al Ministero e previa positiva istruttoria da parte di quest'ultimo delle condizioni di erogabilita'. Alla richiesta, l'impresa beneficiaria deve allegare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese effettivamente sostenute, secondo quanto specificato con il decreto di cui al comma 3. 2. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato di avanzamento lavori ai sensi del comma 1 non puo' superare il 90 per cento delle agevolazioni concesse. Ai fini dell'erogazione a saldo del residuo 10 per cento, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, l'impresa beneficiaria trasmette al Ministero, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma, un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato e la documentazione relativa alle spese complessive sostenute. Il Ministero verifica la completezza della documentazione presentata e la pertinenza delle spese al programma di investimento, dando comunicazione alla Banca finanziatrice dell'esito della valutazione effettuata. Ai predetti fini il Ministero procede a controlli e ispezioni a campione ai sensi dell'art. 14. 3. Il decreto di cui all'art. 8, comma 1, specifica le condizioni e le modalita' di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta, nonche' i termini per l'istruttoria del Ministero e per l'erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. Nel rispetto delle predetta disciplina e delle disposizioni di cui al presente articolo, la convenzione di cui all'art. 8, comma 3, individua gli ulteriori impegni della Banca finanziatrice e di CDP. Gli schemi per la richiesta di erogazione sono resi disponibili con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2. 4. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, l'erogazione dello stesso e' effettuata dal Ministero, con le modalita' individuate dal decreto di cui all'art. 8, comma 2. 5. La gestione del finanziamento agevolato, ivi compresi gli adempimenti relativi al rimborso della quota capitale e al pagamento degli interessi o delle altre somme comunque dovute in dipendenza del contratto di finanziamento, e' effettuata dalla Banca finanziatrice, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3.