Art. 12 Revoche 1. Con provvedimento del Ministero, le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' dei requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria; b) fallimento dell'impresa beneficiaria, ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita' liquidatoria e cessazione dell'attivita'; c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 6, comma 8; d) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato; e) mancata realizzazione del programma di investimento entro i termini previsti; f) trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, fatta salva l'autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le grandi imprese; g) negli altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o dal contratto di finanziamento. 2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione del contratto di finanziamento e l'obbligo di restituzione da parte dell'impresa beneficiaria del debito residuo. La revoca totale comporta, altresi', l'obbligo di restituzione da parte della medesima impresa beneficiaria dell'importo del beneficio di cui la stessa ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca, determinato in termini di differenza di interessi ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nel caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento agevolato, il contributo di cui all'art. 6, comma 4, la revoca totale delle agevolazioni comporta anche l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo erogato. 3. Nel caso di cui alla lettera e) la revoca delle agevolazioni e' parziale qualora la parte di programma realizzata configuri un investimento di per se' organico e funzionale. In tale circostanza, le quote erogabili sono ricalcolate e le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successive, ovvero sono recuperate. 4. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le medesime vengono maggiorate nei termini fissati dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, e specificati, in relazione al finanziamento agevolato, dalla convenzione di cui al comma 3 del medesimo art. 8.