Art. 12 
 
                               Revoche 
 
  1. Con provvedimento del  Ministero,  le  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto sono revocate, in  misura  totale  o  parziale,  nei
seguenti casi: 
  a)  verifica  dell'assenza  di  uno  o  piu'   dei   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria; 
  b)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria,  ovvero  apertura   nei
confronti della medesima di altra procedura concorsuale con finalita'
liquidatoria e cessazione dell'attivita'; 
  c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui
all'art. 6, comma 8; 
  d) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi
di preammortamento ovvero delle rate del finanziamento agevolato; 
  e) mancata realizzazione del  programma  di  investimento  entro  i
termini previsti; 
  f) trasferimento, alienazione o  destinazione  ad  usi  diversi  da
quelli  previsti  nel  programma   di   investimento,   fatta   salva
l'autorizzazione  del  Ministero,  dei  beni  mobili  e  dei  diritti
aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che  siano  trascorsi  tre
anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di   investimento
medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le grandi imprese; 
  g) negli altri casi  di  revoca  totale  e  parziale  eventualmente
previsti dai decreti di cui all'art. 8, commi 1 e 2 o  dal  contratto
di finanziamento. 
  2. La revoca totale delle agevolazioni comporta la risoluzione  del
contratto di finanziamento  e  l'obbligo  di  restituzione  da  parte
dell'impresa  beneficiaria  del  debito  residuo.  La  revoca  totale
comporta, altresi', l'obbligo di restituzione da parte della medesima
impresa beneficiaria dell'importo del beneficio di cui la  stessa  ha
goduto fino alla data del provvedimento  di  revoca,  determinato  in
termini di differenza di interessi ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nel
caso sia stato concesso, in aggiunta al finanziamento  agevolato,  il
contributo di cui  all'art.  6,  comma  4,  la  revoca  totale  delle
agevolazioni comporta anche l'obbligo  di  restituzione  dell'importo
del contributo erogato. 
  3. Nel caso di cui alla lettera e) la revoca delle agevolazioni  e'
parziale qualora  la  parte  di  programma  realizzata  configuri  un
investimento di per se' organico e funzionale. In  tale  circostanza,
le quote  erogabili  sono  ricalcolate  e  le  maggiori  agevolazioni
eventualmente gia' erogate vengono detratte  dalla  prima  erogazione
utile o, se occorre, anche dalla successive, ovvero sono recuperate. 
  4. In caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione  di
parte  delle  stesse  dalle  erogazioni  successive  a   seguito   di
provvedimenti di revoca di cui  al  presente  articolo,  le  medesime
vengono maggiorate nei termini fissati dai decreti di cui all'art. 8,
commi 1 e 2, e specificati, in relazione al finanziamento  agevolato,
dalla convenzione di cui al comma 3 del medesimo art. 8.