Art. 5 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese necessarie alle finalita' del programma di investimento, sostenute dall'impresa beneficiaria a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie: a) suolo aziendale e sue sistemazioni; b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni; c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) brevetti, licenze e marchi; f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell'impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto; g) consulenze specialistiche, quali studi di fattibilita' economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale; h) oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; i) spese per l'ottenimento di certificazioni ambientali o di qualita'; l) spese generali inerenti allo svolgimento dell'attivita' d'impresa. 2. Per quanto riguarda le spese di cui alla lettera a), le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile. Le spese di cui alla lettera b) non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile. Le spese generali di cui alla lettera l) sono ammissibili nella misura massima del 20% del totale delle spese rientranti nelle altre categorie di cui al comma 1. 3. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. 4. Ai fini della relativa ammissibilita', le spese di cui al comma 1, ad eccezione di quelle di cui alla lettera l), devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e i beni cui sono riferite, devono: a) essere ammortizzabili; b) qualora si tratti di beni mobili, essere utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva destinataria dell'aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove; c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; d) figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. 5. Le spese di cui al presente articolo sono considerate ammissibili al netto dell'IVA. 6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei ai sensi dell'art. 7, comma 2, il decreto di cui all'art. 8, comma 2, puo' stabilire particolari limitazioni alle spese di cui al presente articolo, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modiche e integrazioni. Ulteriori specificazioni in merito all'ammissibilita' delle spese sono, in ogni caso, fornite in sede di attuazione del presente regime, con provvedimento del Ministero a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.