Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse,  a
fronte della realizzazione  dei  programmi  di  investimento  di  cui
all'art. 4, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le
seguenti caratteristiche: 
  a) il tasso d'interesse da applicare  al  finanziamento  agevolato,
determinato dal decreto di cui all'art. 8, comma 1,  e'  pari  almeno
allo 0,50 per cento annuo; 
  b) la durata del finanziamento non puo' essere superiore a 15 anni,
comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla  durata
in anni interi del programma e, comunque,  non  superiore  a  4  anni
decorrenti  dalla   data   di   sottoscrizione   del   contratto   di
finanziamento; 
  c) il finanziamento  agevolato  puo'  essere  assistito  da  idonea
garanzia; 
  d) il contratto di finanziamento prevede che  il  rimborso  avvenga
secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate   semestrali   costanti
posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli
interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 
  2. Con il decreto di cui all'art. 8, comma 1,  e'  disciplinato  il
concorso da parte della Banca finanziatrice alla copertura dei  costi
del programma di investimenti tramite l'erogazione  di  finanziamenti
ordinari a tasso di mercato. 
  3. L'agevolazione derivante dal  finanziamento  agevolato  e'  pari
alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso  di  riferimento
determinato secondo la metodologia di cui  alla  comunicazione  della
Commissione europea relativa alla revisione del metodo di  fissazione
dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente
alla  data  di  concessione   delle   agevolazioni,   e   quelli   da
corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 1, lettera a). 
  4. Nei limiti delle disponibilita' di risorse di  cui  all'art.  7,
comma 2, in aggiunta al finanziamento agevolato puo' essere  concesso
dal Ministero un contributo non rimborsabile a copertura di una quota
delle spese ammissibili, nella  misura  determinata  con  il  decreto
previsto dall'art. 8, comma 2. 
  5. Le agevolazioni determinate ai  sensi  dei  commi  3  e  4  sono
concesse a titolo di «de minimis» ai sensi: 
  a) del regolamento n. 1407/2013, per un importo massimo complessivo
in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 200.000 nell'arco
di tre esercizi finanziari per impresa unica.  Nel  caso  di  impresa
attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto  terzi  il
predetto massimale e' pari a euro 100.000,00, salvo  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 3, del predetto regolamento  qualora  la  predetta
impresa eserciti anche attivita' in contabilita' separata soggette al
massimale di euro 200.000; ovvero 
  b) del regolamento n. 1408/2013, per un importo massimo complessivo
in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 15.000  nell'arco
di tre esercizi finanziari, fermo restando  il  rispetto  del  limite
nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del  predetto  regolamento,
per le imprese operanti nel settore  della  produzione  primaria  dei
prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto al comma 6; ovvero 
  c) del regolamento n. 717/2014, per un importo massimo  complessivo
in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 30.000  nell'arco
di tre esercizi finanziari, fermo restando  il  rispetto  del  limite
nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del  predetto  regolamento,
per le imprese del settore della  pesca  e  dell'acquacoltura,  fatto
salvo quanto previsto al comma 6. 
  6. Nel caso  di  imprese  operanti  nel  settore  della  produzione
primaria dei prodotti agricoli o di imprese del settore della pesca e
dell'acquacoltura, le agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  e  nei
limiti del regolamento n. 1407/2013  per  programmi  di  investimento
relativi ad  attivita'  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
predetto regolamento, a condizione che per dette attivita'  l'impresa
richiedente disponga  di  una  contabilita'  separata.  Nel  caso  di
imprese operanti nel settore della produzione primaria  dei  prodotti
agricoli, le agevolazioni per programmi di investimento  relativi  ad
attivita' rientranti nel campo di  applicazione  del  regolamento  n.
717/2014  sono  concesse  ai  sensi  del  predetto   regolamento,   a
condizione che per dette attivita' l'impresa richiedente disponga  di
una contabilita' separata. 
  7.  Qualora  il  valore  complessivo  dell'agevolazione  superi   i
massimali di aiuto previsti dal regolamento applicabile ai sensi  dei
commi 5 e 6, l'importo del finanziamento agevolato e' ridotto al fine
di  garantire  il  rispetto  dei  limiti  stabiliti  dalla  precitata
disciplina. Nel caso di concessione del contributo di cui al comma 4,
la riduzione predetta e' applicata all'importo del contributo  stesso
e, ove necessario, al finanziamento agevolato. 
  8. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  cumulabili  con
altre agevolazioni concesse all'impresa beneficiaria a titolo di  «de
minimis»  nell'esercizio  finanziario   in   corso   alla   data   di
presentazione della  domanda  di  agevolazione  e  nei  due  esercizi
finanziari precedenti, a condizione che non sia superato il massimale
pertinente previsto dal regolamento applicabile a norma dei commi 5 e
6.