Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, a fronte della realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 4, nella forma di finanziamenti a tasso agevolato, aventi le seguenti caratteristiche: a) il tasso d'interesse da applicare al finanziamento agevolato, determinato dal decreto di cui all'art. 8, comma 1, e' pari almeno allo 0,50 per cento annuo; b) la durata del finanziamento non puo' essere superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento; c) il finanziamento agevolato puo' essere assistito da idonea garanzia; d) il contratto di finanziamento prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. 2. Con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, e' disciplinato il concorso da parte della Banca finanziatrice alla copertura dei costi del programma di investimenti tramite l'erogazione di finanziamenti ordinari a tasso di mercato. 3. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 1, lettera a). 4. Nei limiti delle disponibilita' di risorse di cui all'art. 7, comma 2, in aggiunta al finanziamento agevolato puo' essere concesso dal Ministero un contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili, nella misura determinata con il decreto previsto dall'art. 8, comma 2. 5. Le agevolazioni determinate ai sensi dei commi 3 e 4 sono concesse a titolo di «de minimis» ai sensi: a) del regolamento n. 1407/2013, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica. Nel caso di impresa attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi il predetto massimale e' pari a euro 100.000,00, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del predetto regolamento qualora la predetta impresa eserciti anche attivita' in contabilita' separata soggette al massimale di euro 200.000; ovvero b) del regolamento n. 1408/2013, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del predetto regolamento, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto al comma 6; ovvero c) del regolamento n. 717/2014, per un importo massimo complessivo in termini di equivalente sovvenzione lordo di euro 30.000 nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando il rispetto del limite nazionale di cui all'art. 3, paragrafo 3, del predetto regolamento, per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto al comma 6. 6. Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli o di imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento n. 1407/2013 per programmi di investimento relativi ad attivita' rientranti nel campo di applicazione del predetto regolamento, a condizione che per dette attivita' l'impresa richiedente disponga di una contabilita' separata. Nel caso di imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, le agevolazioni per programmi di investimento relativi ad attivita' rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 717/2014 sono concesse ai sensi del predetto regolamento, a condizione che per dette attivita' l'impresa richiedente disponga di una contabilita' separata. 7. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi i massimali di aiuto previsti dal regolamento applicabile ai sensi dei commi 5 e 6, l'importo del finanziamento agevolato e' ridotto al fine di garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla precitata disciplina. Nel caso di concessione del contributo di cui al comma 4, la riduzione predetta e' applicata all'importo del contributo stesso e, ove necessario, al finanziamento agevolato. 8. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all'impresa beneficiaria a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda di agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti, a condizione che non sia superato il massimale pertinente previsto dal regolamento applicabile a norma dei commi 5 e 6.