Art. 8 
 
                        Disciplina attuativa 
 
  1. Nel rispetto delle indicazioni  fornite  dal  CIPE  in  sede  di
assegnazione delle risorse ai sensi dell'art.  1,  comma  356,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, specifiche condizioni e modalita' per
la concessione ed erogazione dei finanziamenti  di  cui  al  presente
decreto sono stabilite con decreto di natura  non  regolamentare  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma  357,
della precitata legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti
i criteri e le modalita'  relativi  alla  concessione  dell'eventuale
contributo di  cui  all'art.  6,  comma  4,  aggiuntivo  rispetto  al
finanziamento indicato al comma 1. 
  3. Sulla base delle linee fornite dal CIPE in sede di  assegnazione
delle risorse  del  FRI  nonche'  delle  disposizioni  stabilite  dal
decreto di cui al comma 1,  il  Ministero,  CDP  e  ABI,  sentito  il
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  stipulano  apposita
convenzione  per  la  disciplina   dei   rapporti   originati   dalla
concessione dei finanziamenti di cui all'art. 6,  comma  1.  In  ogni
caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione
e di erogazione delle agevolazioni sono svolti  dal  Ministero  e  la
valutazione del merito di credito e  la  gestione  del  finanziamento
agevolato e' operata dalle Banche finanziatrici,  ferma  restando  la
messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI  destinate
ai finanziamenti agevolati. 
  4. Possono assumere il ruolo  di  Banche  finanziatrici  le  banche
italiane  o   le   succursali   di   banca   estera   comunitaria   o
extracomunitaria  operanti  in  Italia  e  autorizzate  all'esercizio
dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e  successive  modifiche  e  integrazioni  che
abbiano aderito alla convenzione di cui al  comma  3.  L'adesione  e'
condizionata dalla dimostrazione da parte delle predette  banche  del
possesso di specifici  requisiti  di  esperienza  nell'erogazione  di
finanziamenti a favore di imprese operanti nel settore  dell'economia
sociale definiti con il decreto di cui al  comma  1.  L'elenco  delle
banche aderenti e' reso disponibile sui siti web  del  Ministero,  di
CDP e dell'ABI.