Art. 8 Disciplina attuativa 1. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, specifiche condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente decreto sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 357, della precitata legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri e le modalita' relativi alla concessione dell'eventuale contributo di cui all'art. 6, comma 4, aggiuntivo rispetto al finanziamento indicato al comma 1. 3. Sulla base delle linee fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse del FRI nonche' delle disposizioni stabilite dal decreto di cui al comma 1, il Ministero, CDP e ABI, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulano apposita convenzione per la disciplina dei rapporti originati dalla concessione dei finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1. In ogni caso, gli adempimenti tecnici e amministrativi in fase di concessione e di erogazione delle agevolazioni sono svolti dal Ministero e la valutazione del merito di credito e la gestione del finanziamento agevolato e' operata dalle Banche finanziatrici, ferma restando la messa a disposizione da parte di CDP delle risorse del FRI destinate ai finanziamenti agevolati. 4. Possono assumere il ruolo di Banche finanziatrici le banche italiane o le succursali di banca estera comunitaria o extracomunitaria operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni che abbiano aderito alla convenzione di cui al comma 3. L'adesione e' condizionata dalla dimostrazione da parte delle predette banche del possesso di specifici requisiti di esperienza nell'erogazione di finanziamenti a favore di imprese operanti nel settore dell'economia sociale definiti con il decreto di cui al comma 1. L'elenco delle banche aderenti e' reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI.