Art. 9 Procedura di concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La domanda di agevolazione e' presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalita' determinate con successivo provvedimento a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, il cui avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con il predetto provvedimento, il Ministero impartisce, altresi', le indicazioni utili per la migliore attuazione dell'intervento e precisa gli oneri informativi a carico delle imprese. L'adozione del predetto provvedimento e' subordinata all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Al raggiungimento del predetto limite di disponibilita', qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dandone analoga pubblicita'. 4. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 puo' presentare nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco temporale di due anni. 5. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra l'altro, la seguente documentazione: a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al programma di investimento; b) piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilita' economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento; c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalita' stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa; e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri aiuti de minimis ricevuti durante l'esercizio finanziario corrente e nei due precedenti; f) la delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice, redatta secondo le modalita' definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3. 6. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa, individuando i documenti necessari ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5. 7. Il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall'impresa richiedente. Il Ministero, in particolare: a) verifica la sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarita' della documentazione presentata; b) accerta l'ammissibilita' e la validita' tecnico-economica e finanziaria del programma, recependo nella propria istruttoria la valutazione del merito di credito operata dalla Banca finanziatrice ai sensi del successivo comma 8; c) valuta l'ammissibilita' e la pertinenza delle spese esposte nella domanda e determina l'importo delle corrispondenti agevolazioni concedibili. 8. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 7, il Ministero acquisisce le valutazioni del merito di credito operate dalle Banche finanziatrici, alle quali il Ministero stesso puo' richiedere gli elementi integrativi e i chiarimenti eventualmente necessari, secondo modalita' definite dalla convenzione di cui all'art. 8, comma 3. Resta ferma la facolta' per il Ministero di richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari all'istruttoria all'impresa richiedente. Il merito di credito e' verificato dalle Banche finanziatrici sulla base dei propri modelli di valutazione. E', altresi', effettuata dalle Banche finanziatrici la valutazione delle caratteristiche sociali dell'impresa e del programma di investimenti. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare: a) la capacita' economico-finanziaria dell'impresa richiedente, in termini di capacita' di restituzione del finanziamento, tenendo conto delle caratteristiche delle imprese di cui all'art. 3; b) la validita' del programma di investimenti, in termini di impatto socio-ambientale dello stesso, tenendo conto dell'ambito sociale di intervento e dell'esistenza di altre imprese e organizzazioni gia' operanti per i medesimi interessi generali e finalita' di utilita' sociale. 9. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile, il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice. 10. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero trasmette le relative risultanze al comitato di cui al comma 13, che, mensilmente, secondo i termini e le modalita' specificati con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, esprime il proprio parere sull'ammissibilita' delle singole iniziative e ne da' comunicazione al Ministero. Acquisito il parere positivo da parte del predetto comitato, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la cui validita' rimane subordinata alla stipula del contratto di finanziamento. Nel caso in cui il parere del comitato sia negativo, il Ministero ne da' comunicazione all'impresa interessata ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche alla Banca finanziatrice. 11. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, tra l'altro: a) l'ammontare delle spese ammissibili; b) l'ammontare del finanziamento agevolato e la misura minima del finanziamento ordinario; c) il tasso da applicare al finanziamento agevolato; d) la durata del finanziamento e del relativo piano di preammortamento; e) gli obblighi in capo all'impresa beneficiaria nonche' le condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza. 12. Successivamente all'adozione del provvedimento di concessione di cui ai commi 10 e 11, la Banca finanziatrice provvede alla stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. I termini per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, le attivita' di comunicazione, nonche' gli adempimenti a carico di CDP e della Banca finanziatrice necessari alla stipula del predetto contratto sono individuati, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art. 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione di cui al medesimo art. 8, comma 3. 13. Presso il Ministero e' istituito un comitato tecnico di valutazione congiunta, composto da tre rappresentati del Ministero, tre rappresentati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante dell'ABI. Le funzioni di presidente del comitato sono svolte a rotazione annuale da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I componenti sono nominati dal Ministero e scelti da ciascuna amministrazione tra esperti in materia di economia sociale e di incentivazione alle imprese. Ai predetti componenti non spetta alcun compenso comunque denominato ne' rimborso spese, e al funzionamento del comitato si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il comitato, oltre all'espressione dei pareri di cui al comma 10, in merito all'ammissibilita' di ciascun programma di investimento puo' formulare eventuali proposte in merito alla migliore attuazione dell'intervento, anche in relazione all'evoluzione della normativa di settore e dei fabbisogni specifici delle imprese dell'economia sociale.