Art. 9 
 
             Procedura di concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. La  domanda  di  agevolazione  e'  presentata  al  Ministero,  a
decorrere dalla data di apertura  dei  termini  e  con  le  modalita'
determinate  con  successivo  provvedimento  a  firma  del  direttore
generale della Direzione generale  per  gli  incentivi  alle  imprese
pubblicato nel sito internet del Ministero  www.mise.gov.it,  il  cui
avviso  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. Con il predetto  provvedimento,  il  Ministero  impartisce,
altresi',  le  indicazioni   utili   per   la   migliore   attuazione
dell'intervento e  precisa  gli  oneri  informativi  a  carico  delle
imprese.  L'adozione  del  predetto  provvedimento   e'   subordinata
all'assegnazione delle risorse di cui all'art. 7, comma 1. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998,  n.  123,  le   imprese   hanno   diritto   alle   agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Al
raggiungimento del predetto  limite  di  disponibilita',  qualora  le
risorse residue non consentano l'integrale accoglimento  delle  spese
ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse  in
misura parziale  rispetto  all'ammontare  delle  predette  spese.  Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore
generale della Direzione generale per gli incentivi alle  imprese  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  e  nel
sito internet del Ministero www.mise.gov.it,  l'avvenuto  esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili e restituisce alle imprese  che
ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state  soddisfatte,
l'eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. Nel caso  in
cui  si  rendano  successivamente   disponibili   ulteriori   risorse
finanziarie per  la  concessione  degli  aiuti  di  cui  al  presente
decreto, il Ministero provvede alla riapertura  dei  termini  per  la
presentazione  delle  domande  di   agevolazioni,   dandone   analoga
pubblicita'. 
  4.  Ciascuno  dei  soggetti  di  cui  all'art.  3  puo'  presentare
nell'ambito del presente intervento una sola domanda di accesso  alle
agevolazioni nell'arco temporale di due anni. 
  5. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata, tra  l'altro,
la seguente documentazione: 
  a) scheda tecnica, nella quale sono indicati i  principali  dati  e
informazioni relativi  all'impresa  richiedente  e  al  programma  di
investimento; 
  b) piano progettuale, elaborato  in  maniera  chiara  ed  esaustiva
comprensivo della fattibilita' economico-finanziaria  e  tecnica  del
programma di investimento; 
  c) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo  procuratore
speciale,  resa  secondo  le  modalita'  stabilite  dalla  Prefettura
competente, in merito ai dati necessari per la  richiesta,  da  parte
del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti
alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6  settembre
2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; 
  d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal  legale
rappresentante dell'impresa  richiedente  o  da  un  suo  procuratore
speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa  alle  dimensioni
di impresa; 
  e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal  legale
rappresentante dell'impresa  richiedente  o  da  un  suo  procuratore
speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante eventuali altri
aiuti de minimis ricevuti durante l'esercizio finanziario corrente  e
nei due precedenti; 
  f) la delibera di finanziamento adottata dalla Banca finanziatrice,
redatta secondo  le  modalita'  definite  dalla  convenzione  di  cui
all'art. 8, comma 3. 
  6. Con il provvedimento di cui  al  comma  2,  il  Ministero  rende
disponibili gli schemi in base ai quali  deve  essere  presentata  la
domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla  stessa,
individuando i documenti necessari ulteriori rispetto a quelli di cui
al comma 5. 
  7. Il Ministero procede, nel rispetto  dell'ordine  cronologico  di
presentazione, all'istruttoria delle domande  di  agevolazioni  sulla
base della documentazione  presentata  dall'impresa  richiedente.  Il
Ministero, in particolare: 
  a) verifica la sussistenza  delle  condizioni  per  la  concessione
delle agevolazioni, ivi inclusa la completezza e la regolarita' della
documentazione presentata; 
  b) accerta l'ammissibilita'  e  la  validita'  tecnico-economica  e
finanziaria del programma, recependo  nella  propria  istruttoria  la
valutazione del merito di credito operata dalla  Banca  finanziatrice
ai sensi del successivo comma 8; 
  c) valuta l'ammissibilita' e  la  pertinenza  delle  spese  esposte
nella domanda e determina l'importo delle corrispondenti agevolazioni
concedibili. 
  8. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 7, il
Ministero acquisisce le valutazioni del  merito  di  credito  operate
dalle Banche finanziatrici,  alle  quali  il  Ministero  stesso  puo'
richiedere gli elementi integrativi  e  i  chiarimenti  eventualmente
necessari,  secondo  modalita'  definite  dalla  convenzione  di  cui
all'art. 8, comma 3. Resta ferma la  facolta'  per  il  Ministero  di
richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari  all'istruttoria
all'impresa richiedente. Il merito di  credito  e'  verificato  dalle
Banche finanziatrici sulla base dei propri  modelli  di  valutazione.
E', altresi', effettuata dalle Banche  finanziatrici  la  valutazione
delle  caratteristiche  sociali  dell'impresa  e  del  programma   di
investimenti. Le Banche finanziatrici valutano, in particolare: 
  a) la capacita' economico-finanziaria dell'impresa richiedente,  in
termini di capacita' di restituzione del finanziamento, tenendo conto
delle caratteristiche delle imprese di cui all'art. 3; 
  b) la validita'  del  programma  di  investimenti,  in  termini  di
impatto socio-ambientale  dello  stesso,  tenendo  conto  dell'ambito
sociale  di  intervento  e  dell'esistenza   di   altre   imprese   e
organizzazioni gia' operanti per  i  medesimi  interessi  generali  e
finalita' di utilita' sociale. 
  9. Nel caso in  cui  la  domanda  sia  ritenuta  inammissibile,  il
Ministero  comunica  all'impresa  richiedente   i   motivi   ostativi
all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
dandone informazione anche alla Banca finanziatrice. 
  10. Per le domande per  le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'
conclusa con esito  positivo,  il  Ministero  trasmette  le  relative
risultanze al comitato di cui al comma 13, che, mensilmente,  secondo
i termini e le modalita' specificati con il decreto di  cui  all'art.
8, comma 1,  esprime  il  proprio  parere  sull'ammissibilita'  delle
singole iniziative e ne da' comunicazione al Ministero. Acquisito  il
parere positivo da parte del predetto comitato, il Ministero  procede
all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni,  la
cui validita'  rimane  subordinata  alla  stipula  del  contratto  di
finanziamento. Nel caso in cui il parere del comitato  sia  negativo,
il Ministero ne da' comunicazione all'impresa  interessata  ai  sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni e integrazioni, dandone informazione anche  alla  Banca
finanziatrice. 
  11. Il provvedimento di concessione  delle  agevolazioni  contiene,
tra l'altro: 
  a) l'ammontare delle spese ammissibili; 
  b) l'ammontare del finanziamento agevolato e la misura  minima  del
finanziamento ordinario; 
  c) il tasso da applicare al finanziamento agevolato; 
  d)  la  durata  del  finanziamento  e   del   relativo   piano   di
preammortamento; 
  e)  gli  obblighi  in  capo  all'impresa  beneficiaria  nonche'  le
condizioni di revoca e l'eventuale applicazione di penali in caso  di
inadempienza. 
  12. Successivamente all'adozione del provvedimento  di  concessione
di cui ai commi 10 e 11, la Banca finanziatrice provvede alla stipula
del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria. I  termini
per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, le
attivita' di comunicazione, nonche' gli adempimenti a carico di CDP e
della  Banca  finanziatrice  necessari  alla  stipula  del   predetto
contratto sono individuati, nel rispetto  delle  indicazioni  fornite
dal CIPE in sede di assegnazione delle risorse ai sensi dell'art.  1,
comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con  il  decreto  di
cui all'art. 8, comma 1, e specificate dalla convenzione  di  cui  al
medesimo art. 8, comma 3. 
  13. Presso  il  Ministero  e'  istituito  un  comitato  tecnico  di
valutazione congiunta, composto da tre rappresentati  del  Ministero,
tre rappresentati del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e un rappresentante dell'ABI. Le funzioni di presidente del  comitato
sono svolte a rotazione annuale da un rappresentante del Ministero  e
da un rappresentante del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. I  componenti  sono  nominati  dal  Ministero  e  scelti  da
ciascuna amministrazione tra esperti in materia di economia sociale e
di incentivazione alle imprese. Ai  predetti  componenti  non  spetta
alcun  compenso  comunque  denominato  ne'  rimborso  spese,   e   al
funzionamento del  comitato  si  provvede  con  le  risorse  umane  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato.  Il  comitato,  oltre
all'espressione  dei  pareri  di  cui  al   comma   10,   in   merito
all'ammissibilita'  di  ciascun  programma   di   investimento   puo'
formulare eventuali  proposte  in  merito  alla  migliore  attuazione
dell'intervento, anche in relazione all'evoluzione della normativa di
settore  e  dei  fabbisogni  specifici  delle  imprese  dell'economia
sociale.