Art. 4 
 
 
                    Finanziamento dello strumento 
 
  1. Il fondo di cui  all'art.  3,  comma  1,  e'  costituito  da  un
accantonamento, di natura indisponibile ai fini della concessione  di
agevolazioni, sulla contabilita' speciale n. 1201, ovvero,  nei  casi
di cui all'art. 3, comma 2,  sulla  contabilita'  speciale  n.  1726,
alimentato da: 
    a) una quota delle  risorse  finanziarie  stanziate  per  ciascun
bando emanato dal Ministero a valere sul Fondo crescita  sostenibile,
nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle risorse stesse; 
    b)  una  quota  dell'importo  dell'anticipazione  riconosciuta  a
ciascuna impresa beneficiaria, nella misura  stabilita,  per  ciascun
intervento  agevolativo  attivato  a  valere   sul   Fondo   crescita
sostenibile, da appositi  decreti  del  Direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico  tenuto
conto del livello di rischiosita' connesso all'insieme dei potenziali
finanziamenti da garantire. 
  2. Le risorse di cui al comma 1,  lettera  b),  sono  detratte  dal
Ministero all'atto dell'erogazione dell'anticipazione. 
  3. Il soggetto  gestore  annota  le  movimentazioni  connesse  alla
gestione delle garanzie rilasciate dallo strumento, dandone periodica
informazione al Ministero.