Art. 4 Finanziamento dello strumento 1. Il fondo di cui all'art. 3, comma 1, e' costituito da un accantonamento, di natura indisponibile ai fini della concessione di agevolazioni, sulla contabilita' speciale n. 1201, ovvero, nei casi di cui all'art. 3, comma 2, sulla contabilita' speciale n. 1726, alimentato da: a) una quota delle risorse finanziarie stanziate per ciascun bando emanato dal Ministero a valere sul Fondo crescita sostenibile, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle risorse stesse; b) una quota dell'importo dell'anticipazione riconosciuta a ciascuna impresa beneficiaria, nella misura stabilita, per ciascun intervento agevolativo attivato a valere sul Fondo crescita sostenibile, da appositi decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico tenuto conto del livello di rischiosita' connesso all'insieme dei potenziali finanziamenti da garantire. 2. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono detratte dal Ministero all'atto dell'erogazione dell'anticipazione. 3. Il soggetto gestore annota le movimentazioni connesse alla gestione delle garanzie rilasciate dallo strumento, dandone periodica informazione al Ministero.