Art. 5 
 
 
                   Caratteristiche della garanzia 
 
  1. La garanzia dello strumento e' concessa in favore delle  imprese
beneficiarie che ne fanno richiesta, al fine  di  rendere  loro  piu'
agevole   l'accesso   alla   quota   di   agevolazione   erogata   in
anticipazione. 
  2.  La  garanzia  di  cui  al  comma  1  copre  il  100  per  cento
dell'importo dell'agevolazione  erogata  a  titolo  di  anticipazione
all'impresa beneficiaria. 
  3.   La   garanzia   ha   effetto   dalla   data   di    erogazione
dell'anticipazione  e  cessa  la   sua   efficacia   alla   data   di
certificazione, con esito positivo, da parte  del  soggetto  gestore,
della   compiuta   realizzazione   dello   stato    di    avanzamento
corrispondente all'importo dell'anticipazione erogata  e  all'assenza
di  cause  e/o  atti  idonei  a  determinare   l'assunzione   di   un
provvedimento di revoca. 
  4. La garanzia interviene in via sussidiaria, qualora le  procedure
di recupero delle  somme  erogate  in  anticipazione  effettuate  dal
soggetto gestore non  abbiano  avuto  esito  positivo,  ovvero  venga
accertata l'irrecuperabilita' del credito.