Art. 5 Caratteristiche della garanzia 1. La garanzia dello strumento e' concessa in favore delle imprese beneficiarie che ne fanno richiesta, al fine di rendere loro piu' agevole l'accesso alla quota di agevolazione erogata in anticipazione. 2. La garanzia di cui al comma 1 copre il 100 per cento dell'importo dell'agevolazione erogata a titolo di anticipazione all'impresa beneficiaria. 3. La garanzia ha effetto dalla data di erogazione dell'anticipazione e cessa la sua efficacia alla data di certificazione, con esito positivo, da parte del soggetto gestore, della compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo dell'anticipazione erogata e all'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca. 4. La garanzia interviene in via sussidiaria, qualora le procedure di recupero delle somme erogate in anticipazione effettuate dal soggetto gestore non abbiano avuto esito positivo, ovvero venga accertata l'irrecuperabilita' del credito.