Art. 10 Criteri di inquadramento 1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilita' disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonche' la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei piu' generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttivita', la retribuzione di risultato e le indennita' accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. 3. Ai dipendenti CRI, trasferiti in esito alle procedure di mobilita' disciplinate dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.