Art. 7 Criteri generali di mobilita' 1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di mobilita', i posti disponibili sono assegnati ai dipendenti in soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI secondo i seguenti criteri, in ordine di priorita': a) assegnazione del personale in comando o fuori ruolo o altri istituti comunque denominati nei ruoli dell'amministrazione presso cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto a quella prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015; b) assegnazione del personale di polizia provinciale agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili. Per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo di inquadramento; c) assegnazione agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della legge n. 147 del 2013, del personale che alla data del 1° gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nei limiti delle risorse destinate; d) assegnazione dei dipendenti in soprannumero, ai sensi del comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, rispettando l'area funzionale, la categoria di inquadramento e, possibilmente, la corrispondenza del personale alle funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 era addetto alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle regioni ed agli enti locali titolari delle stesse funzioni; e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorita' per il Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l'area funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente di 2.000 unita' di personale amministrativo indicato dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, e' riservato al personale proveniente dagli enti di area vasta.