IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Vista la direttiva delegata 2012/50/UE del 10 ottobre 2012 della Commissione che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo indicando al punto 7c) - IV la scadenza dell'esenzione al 21 luglio 2016; Considerato che per un refuso nel dare attuazione alla direttiva delegata 2012/50/UE nell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 al punto 7 c) IV non e' stata riportata la data di scadenza dell'esenzione; Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Viste le direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e la direttiva delegata 2015/863 del 31 marzo 2015 della Commissione che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati II e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche e che introducono nuove restrizioni all'uso per altre sostanze pericolose; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2015/573/UE, 2015/574/UE e 2015/863, provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Ritenuto altresi' di completare la tabella dell'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, al punto 7 c) IV, riportando la data di scadenza dell'esenzione; Decreta: Art. 1 L'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e' sostituito dal testo dell'allegato I al presente decreto.