Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori». 2. Ai fini del presente decreto per «soggetto cui e' riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita' giuridica) nei cui confronti gli uffici della pubblica amministrazione svolgono un'attivita' finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.